ART. 17 (R) (Ufficio territoriale) 1. L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorita' straniere, e consente la visura delle iscrizioni. (art. 51 d.lgs. n. 274/2000 e art. 20 d.m. n. 204/2001)
Note all'art. 17: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 51 (Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono: a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) (lettera abrogata); c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale e' adottata con decreto del Ministro della giustizia.". - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204 (Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato. "Art. 20. - 1. I certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 689 del codice di procedura penale possono essere richiesti e ritirati presso la cancelleria del giudice di pace. Con decreto del Ministro della giustizia vengono disciplinate le attivita' dirette al rilascio dei certificati.".