ART. 18 (R) (Ufficio locale) 1. L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorita' straniere, e consente la visura delle iscrizioni. (art. 2, terzo c., r.d. n. 778/1931)
Note all'art. 18: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 2 del citato regio decreto n. 788/1931, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 2. Gli uffici locali del casellario giudiziale raccolgono e conservano gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti indicati negli articoli 604, 587 ultimo capoverso e 588 prima parte del codice di procedura penale, concernenti i nati nei comuni compresi nel circondario giudiziario, anche se stranieri o apolidi. Gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti suindicati, concernenti stranieri o apolidi nati all'estero, anche se hanno successivamente ottenuta la cittadinanza italiana, o concernenti cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso la Procura del Re di Roma. Gli uffici locali del casellario giudiziale provvedono altresi' al rilascio, per i motivi e nei limiti stabiliti nella legge, dei certificati concernenti le iscrizioni conservate nei casellari stessi.".