ART. 18 (R)
                          (Ufficio locale)

   1.  L'ufficio  locale  rilascia  i  certificati,  compresi  quelli
richiesti   da  autorita'  straniere,  e  consente  la  visura  delle
iscrizioni.
   (art. 2, terzo c., r.d. n. 778/1931)
 
          Note all'art. 18:
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art.  2 del citato regio decreto n. 788/1931, abrogato
          a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del testo unico qui
          pubblicato:
              "Art.  2.  Gli  uffici locali del casellario giudiziale
          raccolgono  e  conservano gli estratti delle sentenze e dei
          provvedimenti   indicati  negli  articoli 604,  587  ultimo
          capoverso e 588 prima parte del codice di procedura penale,
          concernenti  i  nati  nei  comuni  compresi nel circondario
          giudiziario, anche se stranieri o apolidi.     Gli estratti
          delle  sentenze e dei provvedimenti suindicati, concernenti
          stranieri   o  apolidi  nati  all'estero,  anche  se  hanno
          successivamente   ottenuta   la  cittadinanza  italiana,  o
          concernenti  cittadini italiani nati all'estero o dei quali
          non  si  sia  potuto  accertare  il  luogo  di  nascita nel
          territorio  dello  Stato,  si  conservano  nell'ufficio del
          casellario presso la Procura del Re di Roma.     Gli uffici
          locali  del  casellario  giudiziale  provvedono altresi' al
          rilascio,  per i motivi e nei limiti stabiliti nella legge,
          dei  certificati  concernenti  le iscrizioni conservate nei
          casellari stessi.".