Art. 19 (R)
                         (Ufficio centrale)

  1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti:

    a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario
giudiziale  e  dei  carichi  pendenti, trattando separatamente quelli
delle iscrizioni relative ai minorenni;
    b)  raccoglie  e  conserva  i  dati  immessi  nell'anagrafe delle
sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  e  nell'anagrafe dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
    c)  conserva  i  dati suddetti adottando le piu' idonee modalita'
tecniche   al   fine  di  consentirne  l'immediato  utilizzo  per  la
reintegrazione   di  quelli  eventualmente  andati  persi  e  per  la
compilazione dei certificati di emergenza;
    d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
    e) concorre ad elaborare le modalita' tecniche di funzionamento
del   sistema   di  cui  all'articolo  42,  relative  all'iscrizione,
eliminazione,  scambio,  trasmissione  e conservazione dei dati nelle
procedure degli e tra gli uffici;
    f)  vigila  sull'attivita'  degli  uffici,  adottando  le  misure
necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarita';
    g)  adotta  le  iniziative  necessarie  e promuove gli interventi
opportuni  per  garantire  il  pieno  svolgimento  delle funzioni del
casellario   giudiziale,   del   casellario   dei  carichi  pendenti,
dell'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato,
dell'anagrafe  dei  carichi  pendenti  delle  sanzioni amministrative
dipendenti da reato.
  2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal
sistema  le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione
e  dei  provvedimenti  giudiziari  che  decidono  il  ricorso avverso
questi.
  3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di
grazia.
  4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.
  5.  L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a
persone  morte,  le  iscrizioni relative a persone che hanno compiuto
ottanta  anni,  nonche'  le  iscrizioni  dei provvedimenti giudiziari
relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
  6.  L'ufficio  centrale,  infine,  svolge  le seguenti attivita' di
supporto:
    a)   fornisce  al  Ministero  della  giustizia  i  dati  relativi
all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale;
    b)   fornisce   all'autorita'   giudiziaria   e   alla   pubblica
amministrazione,  in  modo  anonimo a fini statistici, dati in ordine
all'andamento   dei   fenomeni   criminali,   utilizzando   anche  le
informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme
a tutela del trattamento dei dati personali;
    c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di
reciprocita'  e,  in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni
di  legge,  fornisce  alle  competenti  autorita'  straniere  i  dati
relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.

    (art. 3 r.d. n. 778/1931)
 
          Note all'art. 19:
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art.  3 del citato regio decreto n. 778/1931, abrogato
          a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del testo unico qui
          pubblicato:
              "Art.  3. - L'ufficio del casellario centrale presso il
          Ministero  della  giustizia  riceve e conserva gli estratti
          delle  sentenze  e  dei  provvedimenti che si iscrivono nei
          casellari   locali;   vigila   e   provvede   al   regolare
          funzionamento    dei   casellari   stessi;   attende   alla
          compilazione     degli     estratti    dei    provvedimenti
          amministrativi,  menzionati  nel  n.  4  dell'art.  604 del
          codice   di   procedura  penale  e  delle  sentenze  penali
          pronunciate  da autorita' giudiziarie straniere per i reati
          preveduti  e  contro  le  persone  indicate  nel  penultimo
          capoverso dell'articolo stesso, e alla loro trasmissione ai
          casellari  locali;  fornisce gli elementi per la statistica
          della  criminalita'  e  gli  altri  dati che interessino la
          pubblica amministrazione.
              Quando   i  casellari  locali  non  sono  in  grado  di
          funzionare,    l'ufficio   del   casellario   centrale   si
          sostituisce  temporaneamente  ad  essi, curandone, nei modi
          indicati    nell'art.   22   di   questo   regolamento   la
          ricostituzione,   se  siano  stati  in  tutto  o  in  parte
          distrutti.
              Il  Ministro  della  giustizia,  anche  col  mezzo  del
          casellario centrale, esercita la vigilanza sulla esecuzione
          delle  sentenze  e  dei  provvedimenti  emessi  in  materia
          penale.".