Art. 19 (R) (Ufficio centrale) 1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti: a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni; b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; c) conserva i dati suddetti adottando le piu' idonee modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza; d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati; e) concorre ad elaborare le modalita' tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici; f) vigila sull'attivita' degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarita'; g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. 2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi. 3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia. 4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15. 5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attivita' di supporto: a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale; b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali; c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorita' straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri. (art. 3 r.d. n. 778/1931)
Note all'art. 19: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 3 del citato regio decreto n. 778/1931, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 3. - L'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia riceve e conserva gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti che si iscrivono nei casellari locali; vigila e provvede al regolare funzionamento dei casellari stessi; attende alla compilazione degli estratti dei provvedimenti amministrativi, menzionati nel n. 4 dell'art. 604 del codice di procedura penale e delle sentenze penali pronunciate da autorita' giudiziarie straniere per i reati preveduti e contro le persone indicate nel penultimo capoverso dell'articolo stesso, e alla loro trasmissione ai casellari locali; fornisce gli elementi per la statistica della criminalita' e gli altri dati che interessino la pubblica amministrazione. Quando i casellari locali non sono in grado di funzionare, l'ufficio del casellario centrale si sostituisce temporaneamente ad essi, curandone, nei modi indicati nell'art. 22 di questo regolamento la ricostituzione, se siano stati in tutto o in parte distrutti. Il Ministro della giustizia, anche col mezzo del casellario centrale, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti emessi in materia penale.".