ART. 20 (R)
                (Comunicazioni all'ufficio centrale)

   1.  L'autorita'  che  emette  i  provvedimenti  amministrativi  di
espulsione  e  i  provvedimenti  giudiziari  che  decidono  i ricorsi
avverso  questi  ne  da'  comunicazione  all'ufficio  centrale  senza
ritardo.
   2. Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio
centrale il decreto di grazia.
   3.   Il  Comune  competente  comunica  senza  ritardo  all'ufficio
centrale l'avvenuta morte della persona.
   4.  Con  decreto  dirigenziale  del Ministero della giustizia sono
stabilite  le  modalita'  tecnico  operative per consentire la rapida
trasmissione,   anche   telematica,   dei   provvedimenti   e   delle
informazioni,  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, per le modalita'
telematiche,  e  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali.