Art. 18 
(Principi applicabili a tutti i trattamenti  effettuati  da  soggetti
                              pubblici) 
 
   1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti  i  soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 
   2. Qualunque trattamento di dati personali da  parte  di  soggetti
pubblici e' consentito soltanto per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali. 
   3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i  presupposti
e i limiti stabiliti dal presente codice,  anche  in  relazione  alla
diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti. 
   4. Salvo quanto previsto nella  Parte  II  per  gli  esercenti  le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,  i  soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 
   5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema  di
comunicazione e diffusione.