Art. 19
        (Principi applicabili al trattamento di dati diversi
                  da quelli sensibili e giudiziari)

  1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati
diversi  da  quelli  sensibili  e  giudiziari  e'  consentito,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza
di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
  2.  La  comunicazione  da  parte  di  un soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge
o  di  regolamento.  In  mancanza  di  tale norma la comunicazione e'
ammessa  quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali  e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'articolo  39,  comma  2,  e  non  e'  stata  adottata  la diversa
determinazione ivi indicata.
  3.  La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti  pubblici  economici  e  la  diffusione  da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento.