Art. 20 
       (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili) 
 
   1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione  di  legge
nella quale sono specificati i  tipi  di'  dati  che  possono  essere
trattati e di operazioni  eseguibili  e  le  finalita'  di  rilevante
interesse pubblico perseguite. 
   2. Nei  casi  in  cui  una  disposizione  di  legge  specifica  la
finalita' di rilevante interesse pubblico, ma  non  i  tipi  di  dati
sensibili e di operazioni eseguibili, il  trattamento  e'  consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di  operazioni  identificati  e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano  il  trattamento,
in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi  e
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di  natura
regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal  Garante
ai sensi dell'articolo 154, comma 1,  lettera  g),  anche  su  schemi
tipo. 
   3.  Se  il  trattamento  non  e'  previsto  espressamente  da  una
disposizione di legge  i  soggetti  pubblici  possono  richiedere  al
Garante l'individuazione delle attivita',  tra  quelle  demandate  ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di  rilevante
interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei  dati  sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il  soggetto  pubblico  provvede
altresi' a identificare e rendere  pubblici  i  tipi  di  dati  e  di
operazioni nei modi di cui al comma 2. 
   4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni  di  cui  ai
commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.