Art. 22 
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) 
 
   1.  I  soggetti  pubblici  conformano  il  trattamento  dei   dati
sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni
dei  diritti,  delle   liberta'   fondamentali   e   della   dignita'
dell'interessato. 
   2. Nel fornire  l'informativa  di  cui  all'articolo  13  soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa  che  prevede  gli
obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il  trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. 
   3. I soggetti pubblici possono trattare solo i  dati  sensibili  e
giudiziari indispensabili per svolgere  attivita'  istituzionali  che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il  trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 
   4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,  presso
l'interessato. 
   5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere  c),  d)  ed
e), i  soggetti  pubblici  verificano  periodicamente  l'esattezza  e
l'aggiornamento dei dati sensibili  e  giudiziari,  nonche'  la  loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e  indispensabilita'  rispetto
alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento  ai
dati che l'interessato fornisce di propria  iniziativa.  Al  fine  di
assicurare che i dati sensibili  e  giudiziari  siano  indispensabili
rispetto agli obblighi e  ai  compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti
pubblici valutano  specificamente  il  rapporto  tra  i  dati  e  gli
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle  verifiche,  risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili  non  possono  essere
utilizzati, salvo che  per  l'eventuale  conservazione,  a  norma  di
legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li   contiene.   Specifica
attenzione e' prestata per  la  verifica  dell'indispensabilita'  dei
dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
   6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri  o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti  elettronici,  sono
trattati con tecniche di  cifratura  o  mediante  l'utilizzazione  di
codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono   temporaneamente
inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e  permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 
   7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita  sessuale
sono conservati separatamente da altri dati  personali  trattati  per
finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi  dati  sono
trattati con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono  tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza  l'ausilio  di  strumenti
elettronici. 
   8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono  essere
diffusi. 
   9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi
del comma 3, i  soggetti  pubblici  sono  autorizzati  ad  effettuare
unicamente  le  operazioni  di  trattamento  indispensabili  per   il
perseguimento  delle  finalita'  per  le  quali  il  trattamento   e'
consentito, anche quando i dati sono raccolti  nello  svolgimento  di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 
   10. I dati sensibili e  giudiziari  non  possono  essere  trattati
nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il  profilo  o
la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati
sensibili e giudiziari, nonche' i trattamenti  di  dati  sensibili  e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14,  sono  effettuati  solo  previa
annotazione scritta dei motivi. 
   11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui  al  comma
10, se effettuati utilizzando banche di  dati  di  diversi  titolari,
nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari,  sono  ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge. 
   12. Le disposizioni di cui al presente  articolo  recano  principi
applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza  della  Repubblica,  dalla  Camera  dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.