Art. 18 
              Procedura per la definizione dei mercati 

 
  1.   L'Autorita',   tenendo   in    massima    considerazione    le
Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti  e  servizi
del settore delle comunicazioni elettroniche, di  seguito  denominate
"le raccomandazioni", e le  linee  direttrici,  definisce  i  mercati
rilevanti conformemente ai principi del diritto della  concorrenza  e
sulla base  delle  caratteristiche  e  della  struttura  del  mercato
nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati
diversi da  quelli  individuati  nelle  raccomandazioni,  l'Autorita'
applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.