Art. 21 
  Interoperabilita' dei servizi di televisione interattiva digitale 
    1. Fermo restando  quanto  stabilito  da  norme  di  legge  e  di
regolamento  in  materia  di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva,
l'Autorita', sentito il Ministero, relativamente al libero flusso  di
informazioni,  al  pluralismo  dei  mezzi   d'informazione   e   alla
diversita' culturale, incoraggia,  nel  rispetto  delle  disposizioni
dell'articolo 20, comma 1: 
    a) i fornitori dei servizi di televisione  digitale  interattiva,
da rendere disponibile al  pubblico  su  piattaforme  di  televisione
digitale interattiva, indipendentemente dal modo di  trasmissione,  a
usare un'API aperta; 
    b) i fornitori di tutte le  apparecchiature  digitali  televisive
avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione  digitale,  su
piattaforme di televisione digitale interattiva, a  rispettare  l'API
aperta in conformita' ai requisiti minimi  dei  relativi  standard  o
specifiche. 
    2. Fermo restando  quanto  disposto  all'articolo  42,  comma  2,
lettera  b),  l'Autorita',  sentito  il   Ministero,   incoraggia   i
proprietari delle  API  a  rendere  disponibile  a  condizioni  eque,
ragionevoli e non discriminatorie e  dietro  adeguata  remunerazione,
tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi
di televisione  digitale  interattiva  di  fornire  tutti  i  servizi
supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.