Art. 22 
                       Procedure di armonizzazione 
    1. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'assolvimento  dei  propri
compiti, tengono in massima considerazione le  raccomandazioni  della
Commissione  europea  concernenti  l'armonizzazione   dell'attuazione
delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero o  l'Autorita'
decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne  informano  la
Commissione europea motivando le proprie decisioni.