Art. 22 Procedure di armonizzazione 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero o l'Autorita' decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.