Art. 20. 
                       Condizioni di liceita' 
 
  1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere  concluso
da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si  rivolga
ad altro soggetto, di  seguito  denominato  somministratore,  a  cio'
autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. 
  2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono
la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione  e  il
controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi  rimangono
a disposizione del somministratore per i periodi in cui non  svolgono
la prestazione lavorativa presso un utilizzatore,  salvo  che  esista
una  giusta  causa  o  un  giustificato  motivo  di  risoluzione  del
contratto di lavoro. 
  3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere  concluso
a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione  di  lavoro  a
tempo indeterminato e' ammessa: 
    a)  per  servizi  di  consulenza   e   assistenza   nel   settore
informatico,  compresa  la  progettazione  e  manutenzione  di   reti
intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo  di
software applicativo, caricamento dati; 
    b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; 
    c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone
e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; 
    d) per  la  gestione  di  biblioteche,  parchi,  musei,  archivi,
magazzini, nonche' servizi di economato; 
    e) per  attivita'  di  consulenza  direzionale,  assistenza  alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo  organizzativo
e cambiamento,  gestione  del  personale,  ricerca  e  selezione  del
personale; 
    f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale; 
    g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio  di  nuove
iniziative  imprenditoriali  nelle  aree  Obiettivo  1  di   cui   al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 
    h) per costruzioni edilizie all'interno degli  stabilimenti,  per
installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per  particolari
attivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia  e  alla
cantieristica navale, le quali richiedano  piu'  fasi  successive  di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione  da
quella normalmente impiegata nell'impresa; 
    i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti  collettivi  di
lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei  datori
e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative. 
  4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'  ammessa  a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,  organizzativo  o
sostitutivo,   anche   se    riferibili    all'ordinaria    attivita'
dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura  non  uniforme,
di limiti quantitativi  di  utilizzazione  della  somministrazione  a
tempo determinato e' affidata ai contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro stipulati da sindacati comparativamente  piu'  rappresentativi
in conformita' alla disciplina di cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 
  5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato: 
    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; 
    b) salva diversa disposizione  degli  accordi  sindacali,  presso
unita' produttive nelle quali si sia  proceduto,  entro  i  sei  mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle  stesse  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto  di
somministrazione ovvero presso  unita'  produttive  nelle  quali  sia
operante una sospensione dei rapporti o  una  riduzione  dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di somministrazione; 
    c)  da  parte  delle  imprese  che  non  abbiano  effettuato   la
valutazione  dei  rischi  ai  sensi  dell'articolo  4   del   decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. 
 
          Note all'art. 20: 
              - 2. Il testo  dell'art.  3  del  Regolamento  (CE)  n.
          1260/1999 del 21 giugno  1999  (Regolamento  del  Consiglio
          recante disposizioni generali sui Fondi strutturali), e' il
          seguente: 
              "Art. 3  (Obiettivo  n.  1).  -  1.  L'obiettivo  n.  1
          concerne le regioni  corrispondenti  al  livello  II  della
          nomenclatura delle unita'  territoriali  statistiche  (NUTS
          Il)  il  cui  prodotto  interno  lordo  (PIL)  pro  capite,
          misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto  e
          calcolato con riferimento ai  dati  comunitari  disponibili
          degli ultimi tre anni, disponibili al  26  marzo  1999,  e'
          inferiore al 75% della media comunitaria. 
              Esso  concerne  inoltre  le  regioni   ultraperiferiche
          (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
          Canarie), tutte al di sotto della soglia deI 75% e le  zone
          rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo  n.
          6 dell'atto di adesione  dell'Austria,  della  Finlandia  e
          della Svezia, durante il periodo 1995-1999. 
              2. La Commissione, in stretta osservanza del  paragrafo
          1, primo comma, stabilisce l'elenco delle  regioni  cui  si
          applica l'obiettivo n. 1, salvo il  disposto  dell'art.  6,
          paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma. 
              Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1°
          gennaio 2000.". 
              - Il testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo  6
          settembre  2001,  n.  368   (Attuazione   della   direttiva
          1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro  a  tempo
          determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e' il
          seguente: 
              "Art. 10 (Esclusioni e  discipline  specifiche).  -  1.
          Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
          legislativo  in  quanto  gia'  disciplinati  da  specifiche
          normative: 
                a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
          24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; 
                b) i contratti di formazione e lavoro; 
                c) i rapporti di apprendistato, nonche' le  tipologie
          contrattuali legate a fenomeni di lormazione attraverso  il
          lavoro  che,  pur  caratterizzate  dall'apposizione  di  un
          termine, non costituiscono rapporti di lavoro. 
              2. Sono esclusi dalla disciplina del  presente  decreto
          legislativo i rapporti di lavoro tra  i  datori  di  lavoro
          dell'agricoltura e gli operai  a  tempo  determinato  cosi'
          come  definiti  dall'art.  12,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
              3. Nei settori del turismo e dei pubblici  esercizi  e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di speciali servizi di durata non superiore a  tre  giorni,
          determinata  dai  contratti  collettivi  stipulati  con   i
          sindacati locali o nazionali aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente   rappresentative   sul    piano    nazionale.
          Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione  al
          centro per l'impiego entro  cinque  giorni.  Tali  rapporti
          sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
          legislativo. 
              4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
          a tempo determinato, purche'  di  durata  non  superiore  a
          cinque anni, con i  dirigenti,  i  quali  possono  comunque
          recedere da essi  trascorso  un  triennio  e  osservata  la
          disposizione  dell'art.  2118  del  codice   civile.   Tali
          rapporti  sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione   del
          presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne  le
          previsioni di cui agli articoli 6 e 8. 
              5. Sono esclusi i rapporti instaurati  con  le  aziende
          che esercitano il commercio di  esportazione,  importazione
          ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. 
              6. Restano in vigore le discipline di cui  all'art.  8,
          comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  all'art.  10
          della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'art. 75 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. 
              7. La individuazione, anche in misura non uniforme,  di
          limiti  quantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del
          contratto a tempo determinato stipulato ai sensi  dell'art.
          1, comma 1, e affidata ai contratti collettivi nazionali di
          lavoro  stipulati  dai  sindacati   comparativamente   piu'
          rappresentativi. Sono in ogni caso  esenti  da  limitazioni
          quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: 
                a) nella fase di  avvio  di  nuove  attivita'  per  i
          periodi  che  saranno  definiti  dai  contratti  collettivi
          nazionali di  lavoro  anche  in  misura  non  uniforme  con
          riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; 
                b)  per  ragioni  di  carattere  sostitutivo,  o   di
          stagionalita', ivi  comprese  le  attivita'  gia'  previste
          nell'elenco  allegato  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  7  ottobre  1963,   n.   1525,   e   successive
          modificazioni; 
                c) per l'intensificazione  dell'attivita'  lavorativa
          in determinati periodi dell'anno; 
                d)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici
          programmi  radiofonici  o  televisivi.   Sono   esenti   da
          limitazioni quantitative i contratti  a  tempo  determinato
          stipulati a conclusione di un periodo  di  tirocinio  o  di
          stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani  nel
          mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori  di  eta'
          superiore  ai  cinquantacinque  anni,  o  conclusi   quando
          l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o  di
          un servizio definiti  o  predeterminati  nel  tempo  aventi
          carattere straordinario o occasionale. 
              8. Sono esenti da limitazioni quantitative i  contratti
          a tempo determinato non rientranti nelle tipologie  di  cui
          al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa
          la eventuale proroga, ovvero non  superiore  alla  maggiore
          durata  definita  dalla   contrattazione   collettiva   con
          riferimento a situazioni di difficolta'  occupazionale  per
          specifiche  aree  geografiche.  La  esenzione  di  cui   al
          precedente periodo  non  si  applica  a  singoli  contratti
          stipulati per le durate  suddette  per  lo  svolgimento  di
          prestazioni di lavoro che  siano  identiche  a  quelle  che
          hanno formato oggetto di altro contratto a  termine  avente
          le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi. 
              9. E' affidata ai  contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro  stipulati  dai  sindacati   comparativamente   piu'
          rappresentativi,  la  individuazione  di  un   diritto   di
          precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e  con
          la  medesima  qualifica,  esclusivamente   a   favore   dei
          lavoratori che abbiano prestato  attivita'  lavorativa  con
          contratto a tempo determinato per le ipotesi gia'  previste
          dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
          I  lavoratori  assunti  in  base  al  suddetto  diritto  di
          precedenza non concorrono a determinare la base di  computo
          per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'art.
          25, comma 1, della legge 23 luglio1991, n. 223. 
              10. In ogni caso il diritto di precedenza  si  estingue
          entro un anno dalla data  di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro ed il lavoratore puo' esercitarlo a  condizione  che
          manifesti in tal senso la propria  volonta'  al  datore  di
          lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto
          stesso.". 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio  1991,  n.
          223 (Norme in materia  di  cassa  integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni in materia  di  mercato  del  lavoro),  e'  il
          seguente: 
              "Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita). -
          1.  L'impresa  che  sia  stata   ammessa   al   trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'art.  1  ritenga  di
          non essere in grado di garantire il  reimpiego  a  tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  le  procedure   di
          mobilita' ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'art.  19,  della  legge  20  maggio
          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa aderisce o conferisce mandato. 
              3. La comunicazione di clii al comma 2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita';  del
          numero,  della  collocazione  aziendale   e   dei   profili
          professionali  del   personale   eccedente,   nonche'   del
          personale abitualmente impiegato; dei tempi  di  attuazione
          del  programma  di  mobilita';   delle   eventuali   misure
          programmate  per  fronteggiare  le  conseguenze  sul  piano
          sociale della attuazione del programma medesimo del  metodo
          di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
          quelle gia' previste dalla  legislazione  vigente  e  dalla
          contrattazione collettiva. Alla comunicazione  va  allegata
          copia della ricevuta del versamento all'INPS, a  titolo  di
          anticipazione sulla somma di cui all'art. 5,  comma  4,  di
          una  somma  pari  al   trattamento   massimo   mensile   di
          integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
          lavoratori ritenuti eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione convoca le parti alfine di un ulteriore
          esame delle materie di cui al  comma  5,  anche  formulando
          proposte per la realizzazione di  un  accordo.  Tale  esame
          deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento
          da  parte  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione   della   comunicazione   dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalla
          procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini  di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di collocare in mobilita' gli impiegati,  gli  operai  e  i
          quadri eccedenti, comunicando per iscritto  a  ciascuno  di
          essi il recesso, nel rispetto  dei  termini  di  preavviso.
          Contestualmente,  l'elenco  dei  lavoratori  collocati   in
          mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo, del luogo di residenza,  della  qualifica,  del
          livello  di  inquadramento,  dell'eta',   del   carico   di
          famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle  modalita'
          con le quali sono stati applicati i criteri  di  scelta  di
          cui  all'art.  5,  comma  1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e  della  massima
          occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale  per
          l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al  comma
          2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  collocare  in
          mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore  a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa procede al recupero delle somme pagate in  eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi  dell'art.  5,  comma  4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data di determinazione del numero dei lavoratori  posti  in
          mobilita'. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'art.  2103   del   codice   civile,   la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis. Gli obblighi di informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o da  un'impresa  che  lo  controlli,  li'
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
          nonche'  il  decreto-legge  13  dicembre  1978,   n.   795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.". 
              - Il testo dell'art. 24 della citata legge n.  223  del
          1991, e' il seguente: 
              "Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
          - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a  12  e
          15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a  5,  si  applicano  alle
          imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che,  in
          conseguenza di una riduzione o trasformazione di  attivita'
          o   di   lavoro,   intendano   effettuare   almeno   cinque
          licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in  ciascuna
          unita' produttiva, o in piu' unita' produttive  nell'ambito
          del territorio di una stessa provincia.  Tali  disposizioni
          si applicano per tutti i licenziamenti  che,  nello  stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 
              2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si  applicano
          anche quando le imprese di cui al medesimo comma  intendano
          cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  applica  solo  alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art. 5, comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di  cui
          all'art. 16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento iniziale di mobilita' spettante  al  lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'art.  11
          della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.  6  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.". 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  19
          settembre  1994,  n.  626   (Attuazione   delle   direttive
          89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
          90/270/CEE, 90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,
          97/42, 98/24 e 99/38  riguardanti  il  miglioramento  della
          sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro),
          e' il seguente: 
              "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
          del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione  alla
          natura  dell'attivita'  dell'azienda   ovvero   dell'unita'
          produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la
          salute dei  lavoratori,  ivi  compresi  quelli  riguardanti
          gruppi di lavoratori esposti a  rischi  particolari,  anche
          nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle  sostanze
          o  dei   preparati   chimici   impiegati,   nonche'   nella
          sistemazione dei luoghi di lavoro. 
              2. All'esito della valutazione di cui al  comma  1,  il
          datore di lavoro elabora un documento contenente: 
                a) una relazione sulla valutazione dei rischi per  la
          sicurezza e la salute durante il lavoro, nella  quale  sono
          specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
                b) l'individuazione delle misure di prevenzione e  di
          protezione e dei  dispositivi  di  protezione  individuale,
          conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 
                c) il programma delle misure ritenute  opportune  per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza. 
              3. Il documento e' custodito  presso  l'azienda  ovvero
          l'unita' produttiva. 
              4. Il datore di lavoro: 
                a)  designa   il   responsabile   del   servizio   di
          prevenzione e  protezione  interno  o  esterno  all'azienda
          secondo le regole di cui all'art. 8; 
                b) designa gli addetti al servizio di  prevenzione  e
          protezione interno o esterno all'azienda secondo le  regole
          di cui all'art. 8; 
                c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il  medico
          competente. 
              5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie  per
          la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: 
                a) designa preventivamente  i  lavoratori  incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso  di
          pericolo grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  pronto
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
                b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione  ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e della sicurezza del lavoro,  ovvero  in
          relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica  della
          prevenzione e della protezione; 
                c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene  conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza; 
                d)  fornisce  ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
                e) prende le misure appropriate affinche' soltanto  i
          lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni  accedano
          alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
                f)  richiede  l'osservanza  da  parte   dei   singoli
          lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni
          aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro  e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione; 
                g)  richiede  l'osservanza  da   parte   del   medico
          competente degli obblighi previsti  dal  presente  decreto,
          informandolo   sui   processi   e   sui   rischi   connessi
          all'attivita' produttiva; 
                h) adotta le misure per il controllo delle situazioni
          di rischio in caso di emergenza e da' istruzioni  affinche'
          i lavoratori, in  caso  di  pericolo  grave,  immediato  ed
          inevitabile, abbandonino il  posto  di  lavoro  o  la  zona
          pericolosa; 
                i) informa il  piu'  presto  possibile  i  lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato  circa
          il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere  in
          materia di protezione; 
                l) si astiene, salvo eccezioni debitamente  motivate,
          dal  richiedere  ai  lavoratori  di  riprendere   la   loro
          attivita' in una situazione di lavoro in  cui  persiste  un
          pericolo grave e immediato; 
                m) permette ai lavoratori di verificare, mediante  il
          rappresentante  per  la  sicurezza,  l'applicazione   delle
          misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
          al  rappresentante  per  la  sicurezza  di  accedere   alle
          informazioni  ed  alla  documentazione  aziendale  di   cui
          all'art. 19, comma 1, lettera e); 
                n) prende appropriati provvedimenti per  evitare  che
          le misure tecniche adottate possano causare rischi  per  la
          salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; 
                o)  tiene  un  registro  nel  quale   sono   annotati
          cronologicamente gli infortuni sul  lavoro  che  comportano
          un'assenza dal lavoro di almeno  un  giorno.  Nel  registro
          sono  annotati  il   nome,   il   cognome,   la   qualifica
          professionale dell'infortunato, le cause e  le  circostanze
          dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di  ripresa
          del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello
          approvato con decreto del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  sentita  la  commissione   consultiva
          permanente, di cui all'art. 393 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 27  aprile  1955,  n.  547,  e  successive
          modifiche,  ed  e'  conservato  sul  luogo  di  lavoro,   a
          disposizione dell'organo di vigilanza. Fino  all'emanazione
          di tale decreto il registro e' redatto  in  conformita'  ai
          modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti; 
                p) consulta il rappresentante per  la  sicurezza  nei
          casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); 
                q)  adotta  le  misure  necessarie  ai   fini   della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  lavoratori,
          nonche' per il caso di pericolo  grave  e  immediato.  Tali
          misure devono essere adeguate alla  natura  dell'attivita',
          alle   dimensioni    dell'azienda,    ovvero    dell'unita'
          produttiva, e al numero delle persone presenti. 
              6. Il datore di lavoro effettua la valutazione  di  cui
          al comma 1 ed elabora il documento di cui  al  comma  2  in
          collaborazione  con  il  responsabile   del   servizio   di
          prevenzione e protezione e con  il  medico  competente  nei
          casi in cui sia  obbligatoria  la  sorveglianza  sanitaria,
          previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 
              7. La valutazione di cui al comma 1 e il  documento  di
          cui al comma 2 sono rielaborati in occasione  di  modifiche
          del  processo  produttivo  significative  ai   fini   della
          sicurezza e della salute dei lavoratori. 
              8. Il datore di  lavoro  custodisce,  presso  l'azienda
          ovvero l'unita' produttiva,  la  cartella  sanitaria  e  di
          rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
          con salvaguardia del segreto professionale, e  ne  consegna
          copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
          rapporto  di  lavoro,  ovvero  quando  lo  stesso   ne   fa
          richiesta. 
              9. Per le piccole e  medie  aziende,  con  uno  o  piu'
          decreti da emanarsi entro il 31 marzo  1996  da  parte  dei
          Ministri   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e  della
          sanita', sentita la commissione consultiva  permanente  per
          la prevenzione degli infortuni e per l'igiene  del  lavoro,
          in relazione alla  natura  dei  rischi  e  alle  dimensioni
          dell'azienda, sono definite  procedure  standardizzate  per
          gli adempimenti documentali di cui  al  presente  articolo.
          Tali  disposizioni  non   si   applicano   alle   attivita'
          industriali di cui all'art. 1 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 17  maggio  1988,  n.  175,  e  successive
          modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
          ai sensi degli articoli 4 e  6  del  decreto  stesso,  alle
          centrali  termoelettriche,  agli  impianti   e   laboratori
          nucleari,  alle  aziende  estrattive  ed  altre   attivita'
          minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il  deposito
          separato  di  esplosivi,  polveri  e  munizioni,   e   alle
          strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 
              10. Per le medesime aziende di cui al  comma  9,  primo
          periodo, con uno o piu' decreti dei Ministri del  lavoro  e
          della previdenza sociale, dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato e della sanita',  sentita  la  commissione
          consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni  e
          per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti: 
                a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita',
          nei quali e' possibile lo svolgimento diretto  dei  compiti
          di  prevenzione  e  protezione  in  aziende  ovvero  unita'
          produttive che impiegano un numero di addetti  superiore  a
          quello indicato nell'allegato I; 
                b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola
          volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
          degli ambienti di lavoro da parte  del  medico  competente,
          ferma  restando  l'obbligatorieta'  di  visite   ulteriori,
          allorche' si modificano le situazioni di rischio. 
              11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella  nota
          [1] dell'allegato I, il  datore  di  lavoro  delle  aziende
          familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a  dieci
          addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi  2  e
          3, ma e' tenuto comunque ad  autocertificare  per  iscritto
          l'avvenuta effettuazione della  valutazione  dei  rischi  e
          l'adempimento   degli   obblighi   ad    essa    collegati.
          L'autocertificazione deve essere inviata al  rappresentante
          per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli  obblighi
          di cui ai commi 2 e  3  le  aziende  familiari  nonche'  le
          aziende che occupano  fino  a  dieci  addetti,  soggette  a
          particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito  di
          specifici settori produttivi con uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, delle  risorse  agricole  alimentari  e
          forestali  e  dell'interno,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza. 
              12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
          di manutenzione necessari  per  assicurare,  ai  sensi  del
          presente decreto, la sicurezza dei locali e  degli  edifici
          assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o  a  pubblici
          uffici,  ivi  comprese  le   istituzioni   scolastiche   ed
          educative, restano a  carico  dell'amministrazione  tenuta,
          per effetto di norme o convenzioni, alla loro  fornitura  e
          manutenzione.  In  tal  caso  gli  obblighi  previsti   dal
          presente decreto, relativamente ai predetti interventi,  si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico.".