Art. 21 
               Forma del contratto di somministrazione 
 
  1. Il contratto di somministrazione di manodopera e'  stipulato  in
forma scritta e contiene i seguenti elementi: 
    a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; 
    b) il numero dei lavoratori da somministrare; 
    c)  i  casi  e  le  ragioni  di  carattere  tecnico,  produttivo,
organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; 
    d)  l'indicazione  della  presenza  di   eventuali   rischi   per
l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione
adottate; 
    e) la data di inizio  e  la  durata  prevista  del  contratto  di
somministrazione; 
    f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il  loro
inquadramento; 
    g) il luogo, l'orario e  il  trattamento  economico  e  normativo
delle prestazioni lavorative; 
    h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del
pagamento diretto al lavoratore del  trattamento  economico,  nonche'
del versamento dei contributi previdenziali; 
    i) assunzione dell'obbligo  dell'utilizzatore  di  rimborsare  al
somministratore gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  da  questa
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; 
    j) assunzione dell'obbligo  dell'utilizzatore  di  comunicare  al
somministratore i trattamenti retributivi applicabili  ai  lavoratori
comparabili; 
    k)  assunzione   da   parte   dell'utilizzatore,   in   caso   di
inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto
al lavoratore del trattamento economico nonche'  del  versamento  dei
contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso  il
somministratore. 
  2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1,  le  parti  devono
recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di  inizio  e
la    durata    prevedibile    dell'attivita'    lavorativa    presso
l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto  al  prestatore
di lavoro da parte del somministratore  all'atto  della  stipulazione
del  contratto  di   lavoro   ovvero   all'atto   dell'invio   presso
l'utilizzatore. 
  4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi  di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,  il  contratto  di
somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli
effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.