Art. 22. 
                  Disciplina dei rapporti di lavoro 
 
  1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti  di
lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti  alla
disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile  e
alle leggi speciali. 
  2. In caso di somministrazione a tempo determinato il  rapporto  di
lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro  e'  soggetto  alla
disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre  2001,  n.  368,
per  quanto  compatibile,  e  in  ogni  caso  con  esclusione   delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi  3  e  4.  Il  termine
inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in  ogni  caso  essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e  per  atto  scritto,  nei
casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato  dal
somministratore. 
  3. Nel caso  in  cui  il  prestatore  di  lavoro  sia  assunto  con
contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e'  stabilita
la misura della indennita' mensile di disponibilita',  divisibile  in
quote orarie, corrisposta dal somministratore  al  lavoratore  per  i
periodi  nei  quali  il  lavoratore  stesso  rimane  in   attesa   di
assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto
collettivo applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore
alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura
e' proporzionalmente ridotta in caso  di  assegnazione  ad  attivita'
lavorativa  a  tempo  parziale  anche  presso   il   somministratore.
L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa  dal  computo  di  ogni
istituto di legge o di contratto collettivo. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo  4  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel  caso  di  fine  dei
lavori connessi  alla  somministrazione  a  tempo  indeterminato.  In
questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge  15  luglio
1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12. 
  5. In caso di  contratto  di  somministrazione,  il  prestatore  di
lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto  collettivo,  fatta
eccezione per  quelle  relative  alla  materia  dell'igiene  e  della
sicurezza sul lavoro. 
  6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva
di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto  legislativo  n.  181
del 2000, non si applicano in caso di somministrazione. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo del citato decreto legislativo  n.  368  del
          2001 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001,
          n. 235. 
              - Per il testo dell'art. 4 della citata  legge  n.  223
          del 1991, si veda la nota all'art. 20. 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 15 luglio  1966,  n.
          604 (Norme sui licenziamenti individuali), e' il seguente: 
              "Art. 3. - Il licenziamento per giustificato motivo con
          preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli
          obblighi contrattuali del prestatore di  lavoro  ovvero  da
          ragioni      inerenti       all'attivita'       produttiva,
          all'organizzazione del lavoro e al  regolare  funzionamento
          di essa.". 
              - Il testo dell'art. 4-bis, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 181 del 2000, e' il seguente: 
              "3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,  le
          regioni possono prevedere che una  quota  delle  assunzioni
          effettuate dai  datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti
          pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
          lavoratori a rischio di esclusione sociale.".