Art. 23. 
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere  disciplinare  e
                      regime della solidarieta' 
 
  1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto  a  un
trattamento economico e normativo complessivamente  non  inferiore  a
quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di
mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
  2. La disposizione di cui al comma 1  non  trova  applicazione  con
riferimento ai contratti di  somministrazione  conclusi  da  soggetti
privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione,
inserimento e riqualificazione professionale erogati,  a  favore  dei
lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni,  Province  ed  enti
locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13. 
  3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il  somministratore  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i  contributi
previdenziali. 
  4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore  stabiliscono
modalita' e criteri per  la  determinazione  e  corresponsione  delle
erogazioni  economiche  correlate  ai  risultati   conseguiti   nella
realizzazione di  programmi  concordati  tra  le  parti  o  collegati
all'andamento economico dell'impresa.  I  lavoratori  dipendenti  dal
somministratore hanno altresi' diritto a fruire di  tutti  i  servizi
sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti  dell'utilizzatore
addetti  alla  stessa  unita'  produttiva,  esclusi  quelli  il   cui
godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa'
cooperative o al  conseguimento  di  una  determinata  anzianita'  di
servizio. 
  5. Il somministratore  informa  i  lavoratori  sui  rischi  per  la
sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in  generale
e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi vengono
assunti  in  conformita'  alle  disposizioni   recate   dal   decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed
integrazioni. Il contratto di  somministrazione  puo'  prevedere  che
tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore;  in  tale  caso  ne  va
fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le
mansioni cui e'  adibito  il  prestatore  di  lavoro  richiedano  una
sorveglianza  medica  speciale   o   comportino   rischi   specifici,
l'utilizzatore  ne  informa  il  lavoratore  conformemente  a  quanto
previsto dal  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  L'utilizzatore  osserva
altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti  gli  obblighi
di protezione previsti nei confronti  dei  propri  dipendenti  ed  e'
responsabile  per  la  violazione   degli   obblighi   di   sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi. 
  6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a  mansioni  superiori  o
comunque a mansioni non equivalenti a quelle  dedotte  in  contratto,
l'utilizzatore  deve  darne  immediata   comunicazione   scritta   al
somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo.  Ove  non
abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore  risponde
in  via  esclusiva  per  le  differenze  retributive   spettanti   al
lavoratore  occupato  in  mansioni  superiori   e   per   l'eventuale
risarcimento  del  danno  derivante  dalla  assegnazione  a  mansioni
inferiori. 
  7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato
al somministratore, l'utilizzatore comunica  al  somministratore  gli
elementi  che  formeranno  oggetto  della  contestazione   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
  8. In caso di somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato  e'
nulla ogni clausola diretta  a  limitare,  anche  indirettamente,  la
facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al  termine  del
contratto di somministrazione. 
  9. La disposizione di cui al comma 8  non  trova  applicazione  nel
caso in cui al lavoratore sia corrisposta  una  adeguata  indennita',
secondo quanto stabilito  dal  contratto  collettivo  applicabile  al
somministratore. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge  n.
          196 del 1997 e' il seguente: 
              "3.  Nei  settori  dell'agricoltura,  privilegiando  le
          attivita' rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica,
          e  dell'edilizia  i  contratti  di  fornitura   di   lavoro
          temporaneo potranno essere introdotti in  via  sperimentale
          previa  intesa  tra   le   organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori e dei datori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale  circa  le  aree  e  le
          modalita' della sperimentazione.  La  predetta  limitazione
          non  trova  applicazione  con  riferimento  ai   lavoratori
          appartenenti alla categoria degli impiegati.". 
              - Il citato decreto legislativo  n.  626  del  1994  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  novembre  1994,  n.
          265, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 7 della citata legge  n.  300  del
          1970 e' il seguente: 
              "Art.   7   (Sanzioni   disciplinari).   -   Le   norme
          disciplinari relative alle  sanzioni,  alle  infrazioni  in
          relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata
          ed alle procedure di  contestazione  delle  stesse,  devono
          essere  portate  a  conoscenza  dei   lavoratori   mediante
          affissione  in  luogo  accessibile  a  tutti.  Esse  devono
          applicare quanto in  materia  e'  stabilito  da  accordi  e
          contratti di lavoro ove esistano. 
              Il  datore  di   lavoro   non   puo'   adottare   alcun
          provvedimento disciplinare  nei  confronti  del  lavoratore
          senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
          averlo sentito a sua difesa. 
              Il   lavoratore   potra'   farsi   assistere   da    un
          rappresentante dell'associazione sindacale cui  aderisce  o
          conferisce mandato. 
              Fermo restando quanto disposto dalla  legge  15  luglio
          1966,  n.  604,  non  possono  essere   disposte   sanzioni
          disciplinari  che  comportino  mutamenti   definitivi   del
          rapporto di  lavoro;  inoltre  la  multa  non  puo'  essere
          disposta per un  importo  superiore  a  quattro  ore  della
          retribuzione base e la sospensione  dal  servizio  e  dalla
          retribuzione per piu' di dieci giorni. 
              In ogni caso, i provvedimenti disciplinari  piu'  gravi
          del rimprovero verbale non possono essere  applicati  prima
          che siano trascorsi cinque giorni dalla  contestazione  per
          iscritto del fatto che vi ha dato causa. 
              Salvo  analoghe  procedure   previste   dai   contratti
          collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di  adire
          l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale  sia  stata
          applicata una sanzione disciplinare  puo'  promuovere,  nei
          venti giorni successivi, anche per mezzo  dell'associazione
          alla quale  sia  iscritto  ovvero  conferisca  mandato,  la
          costituzione, tramite l'ufficio provinciale  del  lavoro  e
          della massima occupazione, di un collegio di  conciliazione
          ed arbitrato, composto da  un  rappresentante  di  ciascuna
          delle parti e da un terzo membro scelto di  comune  accordo
          o,  in  difetto  di   accordo,   nominato   dal   direttore
          dell'ufficio del lavoro.  La  sanzione  disciplinare  resta
          sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 
              Qualora il datore di lavoro non provveda,  entro  dieci
          giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio  del  lavoro,  a
          nominare il proprio rappresentante in seno al  collegio  di
          cui al comma precedente, la sanzione  disciplinare  non  ha
          effetto.  Se  il  datore  di  lavoro   adisce   l'autorita'
          giudiziaria, la sanzione disciplinare  resta  sospesa  fino
          alla definizione del giudizio. 
              Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle  sanzioni
          disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.".