Art. 24. 
               Diritti sindacali e garanzie collettive 
 
  1. Ferme restando le  disposizioni  specifiche  per  il  lavoro  in
cooperativa,   ai   lavoratori   delle   societa'   o   imprese    di
somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali
previsti  dalla  legge  20  maggio  1970,  n.   300,   e   successive
modificazioni. 
  2.  Il  prestatore  di  lavoro  ha  diritto  a  esercitare   presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti
di liberta' e di  attivita'  sindacale  nonche'  a  partecipare  alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 
  2.  Ai  prestatori  di  lavoro  che   dipendono   da   uno   stesso
somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno
specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e  con  le
modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva. 
  4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale  unitaria,
ovvero  alle  rappresentanze   aziendali   e,   in   mancanza,   alle
associazioni territoriali di categoria aderenti  alle  confederazioni
dei  lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul   piano
nazionale: 
    a) il numero e i motivi  del  ricorso  alla  somministrazione  di
lavoro prima della stipula del  contratto  di  somministrazione;  ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita'  di  stipulare  il
contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro  i
cinque giorni successivi; 
    b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione  dei
datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il  numero
e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro  conclusi,  la
durata  degli  stessi,  il  numero  e  la  qualifica  dei  lavoratori
interessati. 
 
          Nota all'art. 24: 
              - Per il testo della citata legge n. 300  del  1970  si
          veda nota all'art. l.