Art. 25. 
                         Norme previdenziali 
 
  1.  Gli  oneri   contributivi,   previdenziali,   assicurativi   ed
assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative,  sono
a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti  di  cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e'  inquadrato  nel
settore  terziario.  Sulla  indennita'  di  disponibilita'   di   cui
all'articolo 22, comma 3, i  contributi  sono  versati  per  il  loro
effettivo ammontare,  anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
materia di minimale contributivo. 
  2. Il somministratore non e' tenuto al  versamento  della  aliquota
contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845. 
  3. Gli obblighi per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  e  le
malattie professionali previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,  sono
determinati in relazione al  tipo  e  al  rischio  delle  lavorazioni
svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso
medio,  o  medio  ponderato,  stabilito  per  la   attivita'   svolta
dall'impresa  utilizzatrice,  nella  quale   sono   inquadrabili   le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati
in base al tasso medio, o medio  ponderato,  della  voce  di  tariffa
corrispondente   alla   lavorazione   effettivamente   prestata   dal
lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice  la  stessa
non sia gia' assicurata. 
  4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici  trovano  applicazione  i  criteri  erogativi,  gli   oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n, 88
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente: 
              "Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai  fini
          previdenziali ed assistenziali). -  1.  La  classificazione
          dei datori di lavoro disposta dall'Istituto  ha  effetto  a
          tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
          sulla base dei seguenti criteri: 
                a)   settore    industria,    per    le    attivita':
          manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
          distribuzione dell'energia, gas  ed  acqua;  dell'edilizia;
          dei   trasporti   e   comunicazioni;    delle    lavanderie
          industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per  le
          relative attivita' ausiliarie; 
                b) settore artigianato, per le attivita' di cui  alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443; 
                c) settore  agricoltura,  per  le  attivita'  di  cui
          all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1  della  legge
          20 novembre 1986, n. 778; 
                d) settore terziario, per le attivita':  commerciali,
          ivi   comprese   quelle    turistiche;    di    produzione,
          intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
          per le attivita' professionali ed artistiche;  nonche'  per
          le relative attivita' ausiliarie; 
                e)  credito,  assicurazione   e   tributi,   per   le
          attivita':   bancarie   e   di    credito;    assicurative;
          esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. 
              2. I  datori  di  lavoro  che  svolgono  attivita'  non
          rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
          settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di
          lucro sono esonerati, a domanda, dalla  contribuzione  alla
          Cassa unica assegni familiari, a condizione che  assicurino
          ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non  inferiori
          a quelli previsti dalla legge. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale sara'  stabilito  a  quale  dei  settori
          indicati nel precedente comma si  debbano  aggregare,  agli
          effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di  lavoro
          che  svolgono  attivita'  plurime  rientranti  in   settori
          diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia'  in
          atto  nei   settori   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'agricoltura  o   derivanti   da   leggi   speciali   o
          conseguenti a decreti emanati ai  sensi  dell'art.  34  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797.". 
              - Il testo  dell'art.  25,  comma  4,  della  legge  21
          dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro   in   materia   di
          formazione professionale), e' il seguente: 
              "Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). -  Con
          la stessa decorrenza l'aliquota del contributo  integrativo
          dovuto   per   l'assicurazione   obbligatoria   contro   la
          disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'art.  12  della
          legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata  in  misura  pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.". 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e  le  malattie  professionali)  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  13  ottobre
          1965, n. 257.