Art. 28. 
                    Somministrazione fraudolenta 
 
  1. Ferme restando le sanzioni di cui  all'articolo  18,  quando  la
somministrazione di lavoro  e'  posta  in  essere  con  la  specifica
finalita' di eludere norme  inderogabili  di  legge  o  di  contratto
collettivo applicato al lavoratore,  somministratore  e  utilizzatore
sono puniti con  una  ammenda  di  20  euro  per  ciascun  lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.