Art. 42
            Disposizioni in materia di invalidita' civile

  1.   Gli   atti   introduttivi   dei  procedimenti  giurisdizionali
   concernenti   l'invalidita'   civile,   la   cecita'   civile,  il
   sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento
   obbligatorio   al   lavoro,  devono  essere  notificati  anche  al
   Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata
   sia  presso  gli  uffici  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai sensi
   dell'art.  11  del  regio  decreto  30  ottobre 1933, n. 1611, sia
   presso  le  competenti  Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del
   Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'Economia e delle
   Finanze  e'  litisconsorte  necessario  ai sensi dell'art. 102 del
   codice  di  procedura  civile  e  puo'  essere  difeso,  oltre che
   dall'Avvocatura  dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base
   ad   apposita   convenzione   stipulata  con  l'INPS  senza  oneri
   aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti
   da  questo  ente.  Nei casi in cui il giudice nomina un consulente
   tecnico,  alle  indagini  assiste  un componente delle Commissioni
   mediche   di  verifica  indicato  dal  Direttore  della  Direzione
   Provinciale  su  richiesta,  formulata  a  pena  di  nullita', del
   consulente  nominato dal giudice. Al predetto componente competono
   le facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di
   procedura civile.
  2.  Il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze d'intesa con la
   Scuola  Superiore  dell'Economia  e  delle  Finanze  ai fini della
   rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al
   comma  1,  organizza,  nei  limiti  degli ordinari stanziamenti di
   bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
   non  trovano  applicazione  le  disposizioni in materia di ricorso
   amministrativo  avverso  i  provvedimenti  emanati  in  esito alle
   procedure  in  materia  di  riconoscimento  dei benefici di cui al
   presente  articolo.  La  domanda giudiziale e' proposta, a pena di
   decadenza,  avanti  alla  competente autorita' giudiziaria entro e
   non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del
   provvedimento emanato in sede amministrativa.
  4.   In   sede   di   verifica   della  sussistenza  dei  requisiti
   medico-legali  effettuata  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle
   Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del
   Tesoro  -  nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche
   di cui al comma 1, sono valutate le patologie riscontrate all'atto
   della  verifica  con  riferimento  alle  tabelle  indicative delle
   percentuali  di invalidita' esistenti. Nel caso in cui il giudizio
   sullo  stato di invalidita' non comporti la conferma del beneficio
   in  godimento  e'  disposta  la  sospensione  dei  pagamenti ed il
   conseguente  provvedimento  di  revoca  opera con decorrenza dalla
   data  della  verifica.  Con  decreto del Ministero dell'Economia e
   delle  Finanze  vengono  definite annualmente, tenendo anche conto
   delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie
   che  le  Commissioni  mediche  di verifica dovranno effettuare nei
   corso  dell'  anno,  nonche' i criteri che, anche sulla base degli
   andamenti   a   livello   territoriale   dei   riconoscimenti   di
   invalidita',   dovranno   essere  presi  in  considerazione  nella
   individuazione delle verifiche da eseguire.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
   decreto  l'INPS,  il  Ministero  dell'Economia  e  delle Finanze -
   Direzione  Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e
   l'Agenzia  delle  entrate,  con  determinazione interdirigenziale,
   stabiliscono   le   modalita'  tecniche  per  effettuare,  in  via
   telematica,  le  verifiche  sui  requisiti reddituali dei titolari
   delle  provvidenze  economiche  di  cui  al  comma  1, nonche' per
   procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero
   degli  indebiti.  Non  si  procede  alla  ripetizione  delle somme
   indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del
   presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
  6.  Le  Commissioni  mediche di verifica, al fine del controllo dei
   verbali   relativi   alla   valutazione   dell'handicap   e  della
   disabilita',  sono  integrate  da  un  operatore  sociale  e da un
   esperto  nei  casi  da  esaminare  ai sensi della legge 5 febbraio
   1992, n. 104.
  7. Il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
   sostituito  dal  seguente:  "2.  I  soggetti  portatori  di  gravi
   menomazioni  fisiche  permanenti,  di  gravi anomalie cromosomiche
   nonche'  i  disabili  mentali  gravi  con  effetti permanenti sono
   esonerati  da  ogni  visita  medica, anche a campione, finalizzata
   all'accertamento  della  permanenza della disabilita'. Con decreto
   del  Ministro  dell'Economia  e  delle Finanze, di concerto con il
   Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle
   quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la
   documentazione  sanitaria,  da  richiedere agli interessati o alle
   Commissioni  mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a
   comprovare l'invalidita'".
  8.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
   dell'Economia e delle Finanze sono rimodulate la composizione ed i
   criteri  di  funzionamento  della  Commissione  medica superiore e
   delle  Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si
   prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, gia'
   Commissione  medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato
   tra i componenti della Commissione stessa.
  9.  La  Direzione  Centrale  degli  Uffici locali e dei Servizi del
   Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato
   in materia di invalidita' civile, gia' di competenza del Ministero
   dell'interno.
  10.   Per   le   finalita'  del  presente  articolo,  ai  fini  del
   potenziamento   dell'attivita'   delle   Commissioni   mediche  di
   verifica,  e'  autorizzata  la  spesa di 2 milioni euro per l'anno
   2003  e  di  10  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2004. Al
   relativo  onere si provvede mediante corrispondete riduzione dello
   stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente
   "Fondo   speciale"   dello   Stato  di  previsione  del  Ministero
   dell'economia   e  delle  finanze  per  l'anno  2003,  allo  scopo
   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero
   degli  affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
   variazioni di bilancio.
  11.  L'articolo  152 delle disposizioni di attuazione del codice di
   procedura  civile  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  152. Nei
   giudizi   promossi   per   ottenere  prestazioni  previdenziali  o
   assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto
   dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non
   puo'  essere  condannata  al  pagamento delle spese, competenze ed
   onorari  quando  risulti  titolare,  nell'anno precedente a quello
   della   pronuncia,   di  un  reddito  imponibile  ai  fini  IRPEF,
   risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte
   l'importo  del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi
   da  1  a  3,  e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113.
   L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di
   instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel
   presente  articolo  formula  apposita dichiarazione sostitutiva di
   certificazione  nelle  conclusioni  dell'atto  introduttivo  e  si
   impegna  a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
   variazioni  rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno
   precedente.  Si  applicano  i  commi  2  e  3  dell'articolo  79 e
   l'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 113 del 2002".