Art. 42 Disposizioni in materia di invalidita' civile 1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'Economia e delle Finanze e' litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile e puo' essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposita convenzione stipulata con l'INPS senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questo ente. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. 4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidita' esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidita' non comporti la conferma del beneficio in godimento e' disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono definite annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nei corso dell' anno, nonche' i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidita', dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire. 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'INPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonche' per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. 6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilita', sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita'". 8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, gia' Commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato tra i componenti della Commissione stessa. 9. La Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, gia' di competenza del Ministero dell'interno. 10. Per le finalita' del presente articolo, ai fini del potenziamento dell'attivita' delle Commissioni mediche di verifica, e' autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 152. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non puo' essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 113 del 2002".