Art. 42
Disposizioni in materia di invalidita' civile
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali
concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il
sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento
obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata
sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia
presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del
Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e' litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del
codice di procedura civile e puo' essere difeso, oltre che
dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base
ad apposita convenzione stipulata con l'INPS senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti
da questo ente. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente
tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni
mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione
Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullita', del
consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono
le facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di
procedura civile.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al
comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso
amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle
procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al
presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di
decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e
non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del
provvedimento emanato in sede amministrativa.
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti
medico-legali effettuata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del
Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche
di cui al comma 1, sono valutate le patologie riscontrate all'atto
della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle
percentuali di invalidita' esistenti. Nel caso in cui il giudizio
sullo stato di invalidita' non comporti la conferma del beneficio
in godimento e' disposta la sospensione dei pagamenti ed il
conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla
data della verifica. Con decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze vengono definite annualmente, tenendo anche conto
delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie
che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nei
corso dell' anno, nonche' i criteri che, anche sulla base degli
andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di
invalidita', dovranno essere presi in considerazione nella
individuazione delle verifiche da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'INPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e
l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale,
stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via
telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari
delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonche' per
procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero
degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme
indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei
verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della
disabilita', sono integrate da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche
nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono
esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata
all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle
quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la
documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle
Commissioni mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a
comprovare l'invalidita'".
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle Finanze sono rimodulate la composizione ed i
criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e
delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si
prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, gia'
Commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato
tra i componenti della Commissione stessa.
9. La Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del
Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato
in materia di invalidita' civile, gia' di competenza del Ministero
dell'interno.
10. Per le finalita' del presente articolo, ai fini del
potenziamento dell'attivita' delle Commissioni mediche di
verifica, e' autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno
2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 152. Nei
giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o
assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto
dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non
puo' essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed
onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello
della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF,
risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte
l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi
da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113.
L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di
instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel
presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si
impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno
precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e
l'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 113 del 2002".