Art. 43 
Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in
                           partecipazione 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito 
   dell'associazione in partecipazione di  cui  agli  articoli  2549,
   2550, 2551, 2552,  2553,  2554  del  Codice  Civile,  conferiscono
   prestazioni  lavorative  i  cui  compensi  sono  qualificati  come
   redditi da lavoro autonomo ai sensi  dell'articolo  49,  comma  2,
   lettera c), del  DPR  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  successive
   modificazioni e integrazioni, sono tenuti,  con  esclusione  degli
   iscritti agli albi professionali,  all'iscrizione  in  un'apposita
   gestione  previdenziale  istituita  presso   l'INPS,   finalizzata
   all'estensione  dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
   l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. 
  2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al 
   contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui
   all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  dai
   soggetti non iscritti ad altre forme  di  previdenza.  Il  55  per
   cento del predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed
   il 45 per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e'
   applicato sul reddito delle attivita' determinato con  gli  stessi
   criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone
   fisiche, quale risulta dalla relativa  dichiarazione  annuale  dei
   redditi e dagli accertamenti definitivi. 
  3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, 
   relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il  versamento,  i
   soggetti che abbiano corrisposto un  contributo  non  inferiore  a
   quello calcolato sul minimale di reddito  stabilito  dall'articolo
   1, comma 3, della legge  2  agosto  1990,  n.  233,  e  successive
   modificazioni e integrazioni. 
  4. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi 
   di assicurazione da accreditare sono ridotti in  proporzione  alla
   somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti
   temporalmente all'inizio dell'anno solare fino  a  concorrenza  di
   dodici mesi nell'anno. 
  5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano 
   le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori  coordinati
   e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma
   26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive  modificazioni
   ed integrazioni. 
  6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato 
   anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, 
   salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. 
  7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le 
   disposizioni in materia di requisiti  di  accesso  e  calcolo  del
   trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto  1995,  n.
   335, per i lavoratori iscritti per la prima volta  alle  forme  di
   previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. 
  8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano 
   all'INPS entro il 31 marzo  2004,  ovvero  dalla  data  di  inizio
   dell'attivita'   lavorativa,   se   posteriore,    la    tipologia
   dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici,  il  numero  di
   codice fiscale e il proprio domicilio. 
  9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, 
   di concerto con il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  e'
   definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del
   rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88,  al
   decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2  agosto
   1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.