Art. 45
     Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione
    separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95

  1.  Con  effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva per gli
   iscritti  alla  gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
   della  legge  8  agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati
   presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a
   quella  prevista  per  la gestione pensionistica dei commercianti.
   Per  gli  anni  successivi,  ad  essa  si applicano gli incrementi
   previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
   n.   449,   fino  al  raggiungimento  dell'aliquota  di  19  punti
   percentuali.