Art. 45 Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95 1. Con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.