Art. 46
        Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni
           di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti

  1.  Al  responsabile  dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di
   violazione  dell'obbligo  di  comunicazione  dei  decessi previsto
   dall'articolo   34   della   legge  21  luglio  1965,  n.  903,  e
   dall'articolo  31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
   si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.