Art. 47
      Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

  1.  A  decorrere  dal  1  ottobre  2003,  il coefficiente stabilito
   dall'articolo  13,  comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e'
   ridotto  da  1,5  a  1,25.  Con  la stessa decorrenza, il predetto
   coefficiente   moltiplicatore   si  applica  ai  soli  fini  della
   determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non
   della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano anche ai
   lavoratori   a   cui   sono   state   rilasciate   dall'INAIL   le
   certificazioni  relative  all'esposizione  all'amianto  sulla base
   degli  atti  d'indirizzo  emanati  sulla materia dal Ministero del
   lavoro  e  delle  politiche  sociali antecedentemente alla data di
   entrata in vigore del presente decreto.
  3.  Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui
   all'articolo  13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono
   concessi  ai  lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci
   anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua
   non  inferiore  a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al
   giorno.  I  predetti  limiti  non si applicano ai lavoratori per i
   quali  sia  stata  accertata  una  malattia  professionale a causa
   dell'esposizione  all'amianto,  ai  sensi  del  testo  unico delle
   disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
   sul  lavoro  e  le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30
   giugno 1965, n. 1124.
  4.  La  sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui
   al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
  5.  I  lavoratori  che  intendano  ottenere  il  riconoscimento dei
   benefici  di  cui  al  comma  3,  compresi  quelli  a cui e' stata
   rilasciata  certificazione  dall'INAIL  prima  del 1 ottobre 2003,
   devono  presentare  domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180
   giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
   decreto  interministeriale  di cui al comma 6, a pena di decadenza
   del diritto agli stessi benefici.
  6.  Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite
   con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
   concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
   entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
   decreto.