Art. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il 28 febbraio
di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute
in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
sull'attivita' delle strutture autorizzate, con particolare
riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli
interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma
1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al
Parlamento sull'attuazione della presente legge.