Art. 15.
                     (Relazione al Parlamento).

  1. L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il 28 febbraio
di  ciascun  anno, una relazione annuale per il Ministro della salute
in  base  ai  dati  raccolti  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 5,
sull'attivita'   delle   strutture   autorizzate,   con   particolare
riferimento  alla  valutazione  epidemiologica delle tecniche e degli
interventi effettuati.
  2.  Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma
1,  presenta  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  una relazione al
Parlamento sull'attuazione della presente legge.