Art. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie
ausiliarie non e' tenuto a prendere parte alle procedure per
l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di
coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione
dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda
unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di
personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale
dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione puo' essere sempre revocata o venire proposta anche al
di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione
agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le attivita' sanitarie ausiliarie dal compimento delle
procedure e delle attivita' specificatamente e necessariamente
dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente
assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente
l'intervento.