Art. 16.
                      (Obiezione di coscienza).
1.  Il  personale  sanitario  ed  esercente  le  attivita'  sanitarie
ausiliarie  non  e'  tenuto  a  prendere  parte  alle  procedure  per
l'applicazione  delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
disciplinate   dalla  presente  legge  quando  sollevi  obiezione  di
coscienza    con    preventiva    dichiarazione.   La   dichiarazione
dell'obiettore  deve  essere  comunicata entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge al direttore dell'azienda
unita'  sanitaria  locale  o  dell'azienda  ospedaliera,  nel caso di
personale  dipendente,  al direttore sanitario, nel caso di personale
dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione puo' essere sempre revocata o venire proposta anche al
di  fuori  dei  termini  di  cui  al  comma  1,  ma  in  tale caso la
dichiarazione  produce  effetto  dopo un mese dalla sua presentazione
agli organismi di cui al comma 1.
3.  L'obiezione  di  coscienza  esonera  il  personale  sanitario  ed
esercente  le  attivita'  sanitarie  ausiliarie  dal compimento delle
procedure   e  delle  attivita'  specificatamente  e  necessariamente
dirette  a  determinare  l'intervento  di  procreazione  medicalmente
assistita   e   non   dall'assistenza   antecedente   e   conseguente
l'intervento.