Art. 17.
                     (Disposizioni transitorie).
1.  Le  strutture  e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso
l'Istituto  superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Ministro
della  sanita'  del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di
procreazione  medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni
della  presente  legge,  fino  al  nono  mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  strutture  e  i  centri  di cui al comma 1 trasmettono al
Ministero  della  salute  un elenco contenente l'indicazione numerica
degli  embrioni  prodotti  a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di
entrata  in  vigore della presente legge, nonche', nel rispetto delle
vigenti   disposizioni  sulla  tutela  della  riservatezza  dei  dati
personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso
alle  tecniche  medesime a seguito delle quali sono stati formati gli
embrioni.  La  violazione  della  disposizione  del presente comma e'
punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000
euro.
3.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge  il  Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore
di  sanita', definisce, con proprio decreto, le modalita' e i termini
di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
 
          Nota all'art. 17:
              -  L'ordinanza  del  Ministro della sanita' del 5 marzo
          1997,  concerne:  Divieto di pratiche di clonazione umana o
          animaleĀ».