Art. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso
l'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Ministro
della sanita' del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di
procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al
Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica
degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di
entrata in vigore della presente legge, nonche', nel rispetto delle
vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso
alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli
embrioni. La violazione della disposizione del presente comma e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000
euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore
di sanita', definisce, con proprio decreto, le modalita' e i termini
di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
Nota all'art. 17:
- L'ordinanza del Ministro della sanita' del 5 marzo
1997, concerne: Divieto di pratiche di clonazione umana o
animaleĀ».