Art. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5,
presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per le
tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo e'
ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli