Art. 18. 
   (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita). 
  1. Al fine di favorire  l'accesso  alle  tecniche  di  procreazione
medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui  all'articolo  5,
presso il Ministero  della  salute  e'  istituito  il  Fondo  per  le
tecniche  di  procreazione  medicalmente  assistita.  Il   Fondo   e'
ripartito tra le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sulla base di criteri determinati con  decreto  del  Ministro
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. 
  2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'  autorizzata  la
spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 19 febbraio 2004 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Castelli