Art. 29. Rinvio 1. Sono rinviati dall'Accademia gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Sono considerati tali gli allievi che: a) non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'attitudine militare o professionale, la cui valutazione e' effettuata in qualsiasi fase dell'anno di corso ovvero del corso e comunque al termine dello stesso; b) al termine dell'anno di corso ovvero del corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nelle esercitazioni militari; c) al termine dell'anno di corso ovvero del corso non hanno superato le prove di efficienza fisica. 2. Sono altresi' rinviati dall'Accademia gli allievi che: a) non sottoscrivono il previsto obbligo di servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; b) dichiarano di rinunziare al corso, se allievi ufficiali, durante la frequenza dei primi due anni del corso di Accademia, ovvero, se frequentatori degli altri corsi di formazione, entro il sessantesimo giorno dall'inizio del corso; c) riportano una inidoneita' permanente al servizio. E' equiparata ad essa l'inidoneita' incondizionata al servizio per un periodo ininterrotto superiore ad un anno o per diversi periodi che, sommati, superino l'anno, determinata da malattie non diagnosticate alla visita medica di ammissione od insorte in seguito. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il limite di un anno e' ridotto ad un periodo pari a un terzo della durata del corso stesso. Nel computo degli anzidetti periodi non si considerano i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attivita'; d) perdono in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione, qualora frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo aeronavale. I relativi requisiti sono individuati con determinazione del Comandante generale, avuto riguardo alle prescrizioni stabilite in ambito militare e tenuto conto della tipologia e dell'impiego dei mezzi aeronavali del Corpo; e) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 25 per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale; f) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 26 per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale; g) non superano i corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno ai sensi dell'articolo 25, comma 3, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 26, comma 3. 3. Il provvedimento di rinvio e' adottato con determinazione del Comandante generale al verificarsi di una delle cause di cui ai commi 1 e 2. 4. Ove sia applicabile il disposto di cui all'articolo 6, comma 6, ed all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sull'eventuale domanda dell'interessato la competente commissione di cui all'articolo 17 esprime un parere non vincolante sull'accoglimento dell'istanza.
Note all'art. 29: - Per il testo dell'art. 6, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. note alle premesse. - Per l'argomento del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. note alle premesse; si riporta il testo dell'art. 11: «Art. 11 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi dell'Accademia del ruolo normale e del ruolo aeronavale hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione ai corsi, una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare. 2. Gli ufficiali reclutati ai sensi degli articoli 8, 9 e 40, comma 7, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione. 3. Per gli ufficiali di cui all'art. 3, della legge 28 febbraio 2000, n. 42, si applicano i periodi di ferma previsti dalla medesima legge, che assorbono quella da espletare. 4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data: a) di conclusione dei corsi stessi o da quella di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero; b) del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi; c) di presentazione della domanda di dimissione dal corso. 5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto. 6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4, sono individuati con decreto del Ministero delle finanze». - Per il testo dell'art. 6, comma 6, e dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. note alle premesse.