Art. 29. 
 
                               Rinvio 
 
  1. Sono rinviati dall'Accademia gli allievi che dimostrano  di  non
possedere  il   complesso   delle   qualita'   e   delle   attitudini
indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado  rivestito  o
cui aspirano, ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  lettera  b)  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Sono considerati  tali  gli
allievi che: 
    a) non riportano  un  voto  pari  o  superiore  a  18  trentesimi
nell'attitudine militare  o  professionale,  la  cui  valutazione  e'
effettuata in qualsiasi fase dell'anno di corso ovvero  del  corso  e
comunque al termine dello stesso; 
    b) al termine dell'anno di corso ovvero del corso  non  riportano
un  voto  pari  o  superiore  a  18  trentesimi  nelle  esercitazioni
militari; 
    c) al termine dell'anno di  corso  ovvero  del  corso  non  hanno
superato le prove di efficienza fisica. 
  2. Sono altresi' rinviati dall'Accademia gli allievi che: 
    a) non sottoscrivono il previsto obbligo  di  servizio  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; 
    b) dichiarano di  rinunziare  al  corso,  se  allievi  ufficiali,
durante la frequenza dei primi  due  anni  del  corso  di  Accademia,
ovvero, se frequentatori degli altri corsi di  formazione,  entro  il
sessantesimo giorno dall'inizio del corso; 
    c)  riportano  una  inidoneita'  permanente   al   servizio.   E'
equiparata ad essa l'inidoneita' incondizionata al  servizio  per  un
periodo ininterrotto superiore ad un anno o per diversi periodi  che,
sommati, superino l'anno, determinata da malattie  non  diagnosticate
alla visita medica di ammissione od insorte in seguito. Per  i  corsi
di durata annuale o inferiore all'anno,  il  limite  di  un  anno  e'
ridotto ad un periodo pari a un terzo della durata del corso  stesso.
Nel computo degli anzidetti  periodi  non  si  considerano  i  giorni
coincidenti con le interruzioni collettive delle attivita'; 
    d) perdono in via definitiva l'idoneita' psicofisica  al  volo  o
alla navigazione, qualora frequentatori dei corsi di  formazione  per
ufficiali del ruolo aeronavale. I relativi requisiti sono individuati
con determinazione  del  Comandante  generale,  avuto  riguardo  alle
prescrizioni stabilite  in  ambito  militare  e  tenuto  conto  della
tipologia e dell'impiego dei mezzi aeronavali del Corpo; 
    e) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 25
per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale; 
    f) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 26
per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale; 
    g) non superano  i  corsi  di  formazione  di  durata  annuale  o
inferiore all'anno ai sensi dell'articolo 25, comma 3, fatta salva la
facolta' prevista dall'articolo 26, comma 3. 
  3. Il provvedimento di rinvio e' adottato  con  determinazione  del
Comandante generale al verificarsi di una delle cause di cui ai commi
1 e 2. 
  4. Ove sia applicabile il disposto di cui all'articolo 6, comma  6,
ed all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 
69, sull'eventuale domanda dell'interessato la competente commissione
di  cui  all'articolo   17   esprime   un   parere   non   vincolante
sull'accoglimento dell'istanza. 
 
          Note all'art. 29:
              - Per  il  testo  dell'art.  6, comma 5, lettera b) del
          decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n.  69, v. note alle
          premesse.
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo  19 marzo
          2001,  n.  69,  v.  note alle premesse; si riporta il testo
          dell'art. 11:
              «Art.  11  (Obblighi  di  servizio).  -  1. Gli allievi
          dell'Accademia  del  ruolo  normale  e del ruolo aeronavale
          hanno  l'obbligo  di contrarre, all'atto dell'ammissione ai
          corsi,  una  ferma  di  tre  anni.  All'atto della nomina a
          sottotenente  hanno  l'obbligo di contrarre una nuova ferma
          di dieci anni, che assorbe quella da espletare.
              2. Gli ufficiali reclutati ai sensi degli articoli 8, 9
          e  40,  comma  7, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di
          sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione.
              3.  Per  gli  ufficiali  di cui all'art. 3, della legge
          28 febbraio  2000,  n.  42, si applicano i periodi di ferma
          previsti  dalla  medesima  legge,  che  assorbono quella da
          espletare.
              4.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  ammessi a
          frequentare  corsi di elevato livello tecnico professionale
          o   destinati  ad  incarichi  particolarmente  qualificanti
          all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad
          una ferma di cinque anni che decorre dalla data:
                a)  di  conclusione  dei  corsi stessi o da quella di
          cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero;
                b)  del  provvedimento  di  rinvio  o  espulsione dai
          corsi;
                c)  di  presentazione della domanda di dimissione dal
          corso.
              5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto
          alla ferma eventualmente in atto.
              6.  I  corsi  e  gli  incarichi di cui al comma 4, sono
          individuati con decreto del Ministero delle finanze».
              - Per  il  testo  dell'art.  6, comma 6, e dell'art. 7,
          comma  5,  del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v.
          note alle premesse.