Art. 30. 
 
                             Espulsione 
 
  1. L'allievo che  si  sia  reso  colpevole  di  una  o  piu'  gravi
infrazioni disciplinari per le quali e' stata  irrogata  la  sanzione
della consegna di rigore di  cui  all'articolo  65  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18  luglio  1986,  n.  545,  puo'  essere
espulso   dall'Accademia.   Per   l'ufficiale   allievo   lo   stesso
provvedimento puo' essere assunto anche ove nei  suoi  confronti  sia
stata irrogata la sospensione disciplinare  di  cui  all'articolo  30
della legge 10 aprile 1954, n. 113. 
 
          Note all'art. 30:
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  18 luglio  1986, n. 545, v. note alle premesse;
          si riporta il testo dell'art. 65:
              «Art.  65  (Consegna  di  rigore).  - 1. La consegna di
          rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate
          nell'allegato C al presente regolamento.
              2.  Il  proprio alloggio di cui all'art. 14 della legge
          di  principio  puo' essere sia quello privato sia quello di
          servizio.
              3.  Il  comandante  di  corpo  puo'  far  scontare, per
          particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in
          apposito  spazio  nell'ambiente militare anche al personale
          provvisto di alloggio privato o di servizio.
              4.  Il  superiore  che  ha  inflitto  la punizione puo'
          disporre  che  la  consegna di rigore venga scontata con le
          stesse  modalita'  previste  per  la  consegna,  quando  lo
          richiedano particolari motivi di servizio.
              5.  I  locali destinati ai puniti di consegna di rigore
          devono  avere caratteristiche analoghe a quelle degli altri
          locali della caserma adibiti ad alloggio.
              6.  La  vigilanza  e' affidata a superiori o pari grado
          del  punito  e  viene esercitata secondo le disposizioni di
          ciascuna Forza armata o Corpo armato.
              7.  Con  la consegna di rigore possono, inoltre, essere
          puniti:
                a) fatti   previsti   come  reato,  per  i  quali  il
          comandante   di   corpo   non   ritenga  di  richiedere  il
          procedimento,  nell'ambito delle facolta' concessegli dalla
          legge penale;
                b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a
          seguito  del  quale  sia  stato  instaurato un procedimento
          disciplinare.
              8.  Il  provvedimento  relativo  alla  punizione  viene
          subito    comunicato    verbalmente    all'interessato    e
          successivamente  notificato mediante comunicazione scritta.
          Esso e' trascritto nella documentazione personale.
              9.  Il  provvedimento  e'  esecutivo  dal  giorno della
          comunicazione verbale all'interessato».
              - Per  l'argomento  della legge 10 aprile 1954, n. 113,
          v. note alle premesse; si riporta il testo dell'art. 30:
              «Art. 30. - La sospensione disciplinare dall'impiego e'
          inflitta  previa  inchiesta  formale,  senza che occorra il
          preventivo  deferimento  ad  un Consiglio di disciplina; la
          sua  durata  non  puo'  essere  inferiore  a  due  mesi ne'
          superiore a dodici».