Art. 30. Espulsione 1. L'allievo che si sia reso colpevole di una o piu' gravi infrazioni disciplinari per le quali e' stata irrogata la sanzione della consegna di rigore di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, puo' essere espulso dall'Accademia. Per l'ufficiale allievo lo stesso provvedimento puo' essere assunto anche ove nei suoi confronti sia stata irrogata la sospensione disciplinare di cui all'articolo 30 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Note all'art. 30: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, v. note alle premesse; si riporta il testo dell'art. 65: «Art. 65 (Consegna di rigore). - 1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell'allegato C al presente regolamento. 2. Il proprio alloggio di cui all'art. 14 della legge di principio puo' essere sia quello privato sia quello di servizio. 3. Il comandante di corpo puo' far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio. 4. Il superiore che ha inflitto la punizione puo' disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalita' previste per la consegna, quando lo richiedano particolari motivi di servizio. 5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore devono avere caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio. 6. La vigilanza e' affidata a superiori o pari grado del punito e viene esercitata secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facolta' concessegli dalla legge penale; b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare. 8. Il provvedimento relativo alla punizione viene subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso e' trascritto nella documentazione personale. 9. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato». - Per l'argomento della legge 10 aprile 1954, n. 113, v. note alle premesse; si riporta il testo dell'art. 30: «Art. 30. - La sospensione disciplinare dall'impiego e' inflitta previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina; la sua durata non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a dodici».