Art. 31. Procedura di espulsione 1. Il Comandante dei corsi dell'allievo interessato, qualora ritenga che il verificarsi delle condizioni di cui al precedente articolo 30 denoti grave insufficienza delle qualita' morali e di carattere necessarie per completare l'iter formativo, ovvero arrechi pregiudizio al prestigio del Corpo od all'immagine dell'Istituto od al progetto formativo, formula motivata proposta di avvio del procedimento di espulsione. 2. Il Comandante dell'Accademia, effettuato il controllo di legittimita': a) avvia, con immediatezza, il procedimento dandone comunicazione all'interessato avvisandolo, nel contempo, della facolta' a lui riconosciuta, entro quindici giorni, di prendere visione degli atti e di presentare memorie; b) nomina una commissione, composta dal Comandante dei corsi non gerarchicamente sovraordinato all'allievo, quale presidente, e da altri due ufficiali. 3. L'allievo e' avvisato della facolta' di partecipare alla seduta della commissione, di farsi assistere da un militare di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione e di produrre memorie e rilasciare dichiarazioni. 4. La commissione prende cognizione degli atti e delle eventuali memorie e dichiarazioni rese dall'allievo e predispone una relazione finale contenente valutazioni e proposte, obbligatorie ma non vincolanti. Il Comandante dell'Accademia ed il Generale Ispettore esprimono in merito il loro motivato parere.