Art. 31. 
 
                       Procedura di espulsione 
 
  1.  Il  Comandante  dei  corsi  dell'allievo  interessato,  qualora
ritenga che il verificarsi delle  condizioni  di  cui  al  precedente
articolo 30 denoti grave insufficienza delle  qualita'  morali  e  di
carattere necessarie per completare l'iter formativo, ovvero  arrechi
pregiudizio al prestigio del Corpo od all'immagine  dell'Istituto  od
al  progetto  formativo,  formula  motivata  proposta  di  avvio  del
procedimento di espulsione. 
  2.  Il  Comandante  dell'Accademia,  effettuato  il  controllo   di
legittimita': 
    a) avvia, con immediatezza, il procedimento dandone comunicazione
all'interessato avvisandolo,  nel  contempo,  della  facolta'  a  lui
riconosciuta, entro quindici giorni, di prendere visione degli atti e
di presentare memorie; 
    b) nomina una commissione, composta dal Comandante dei corsi  non
gerarchicamente sovraordinato all'allievo,  quale  presidente,  e  da
altri due ufficiali. 
  3. L'allievo e' avvisato della facolta' di partecipare alla  seduta
della commissione,  di  farsi  assistere  da  un  militare  di  grado
inferiore a quello rivestito dal presidente della  commissione  e  di
produrre memorie e rilasciare dichiarazioni. 
  4. La commissione prende cognizione degli atti  e  delle  eventuali
memorie e dichiarazioni rese dall'allievo e predispone una  relazione
finale  contenente  valutazioni  e  proposte,  obbligatorie  ma   non
vincolanti. Il Comandante dell'Accademia  ed  il  Generale  Ispettore
esprimono in merito il loro motivato parere.