Art. 28.
                (Consistenze dei volontari di truppa
                del Corpo delle capitanerie di porto)
  1.  A  decorrere  dall'anno  2007 e fino al 31 dicembre 2015, ferme
restando  le  dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 27,
comma  3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con
decreto  del  Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture  e  dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per
la  funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione
degli  oneri  previsti,  per  l'anno  di riferimento, dalla tabella E
allegata  alla  presente  legge.  Le  eventuali  carenze in una delle
categorie  di  volontari  possono  essere  devolute, senza ampliare i
rispettivi   organici,  in  aumento  delle  consistenze  delle  altre
categorie   del   medesimo   Corpo,  entro  i  limiti  delle  risorse
finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.
  2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in  attivita'  operative,  a  decorrere  dall' anno 2005 e fino al 31
dicembre  2015,  in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni
2005  e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli
anni  successivi,  dal  decreto  di  cui  al comma 1, e' computato un
contingente  di  volontari  in  ferma prefissata di un anno del Corpo
delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:
    a) 200 unita' nell'anno 2005;
    b) 235 unita' negli anni 2006 e 2007;
    c) 5 unita' in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.