Art. 58.
                    Istituzione dei nuovi Ordini
                e soppressione di quelli preesistenti

   1.  A  fare  data  dal  1°  gennaio  2008,  gli Ordini dei dottori
commercialisti, gia' istituiti in un circondario di tribunale a norma
dell'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27
ottobre  1953,  n.  1067,  ed  i  collegi  dei  ragionieri  e  periti
commerciali,  gia'  istituiti nel medesimo circondario di tribunale a
norma  dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre  1953,  n.  1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di
tribunale  e'  istituito,  a  decorrere dalla medesima data, l'Ordine
territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
   2.  Qualora  in  un  circondario  di tribunale sia costituito solo
l'Ordine  dei  dottori  commercialisti  ovvero  solo  il collegio dei
ragionieri e periti commerciali, tale ente e' soppresso. Nello stesso
circondario  di  tribunale  e'  istituito, a decorrere dalla medesima
data,  l'Ordine  territoriale  dei  dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili.