Art. 60. Successione nei rapporti giuridici e nella titolarita' delle pubbliche funzioni 1. A fare data dal gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'articolo 58, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai soppressi Ordini dei dottori commercialisti ed ai collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di tribunale. 2. A partire dalla medesima data di cui al comma 1, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili succede in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. 3. La successione nei processi non ne determina la interruzione. 4. La successione nei rapporti giuridici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comprende anche i rapporti di lavoro del personale dipendente dai soppressi Consigli nazionali, nonche' di quello dipendente dai soppressi Ordini e collegi territoriali. Tali dipendenti mantengono il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale. 5. Tutti i procedimenti gia' in corso presso i Consigli degli Ordini e dei collegi, alla data di cui al comma 1, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, il trasferimento del professionista o l'esercizio nei suoi confronti della potesta' disciplinare, cosi' come ogni altro affare relativo allo stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo ai nuovi enti che ne assumono la titolarita'. 6. Tutti i procedimenti gia' in corso presso i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali alla data di cui al comma 1 proseguono in capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.