Art. 61.
                    Costituzione dell'Albo unico

   1. I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono, non oltre
il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico sulla base dei
criteri di cui all'articolo 58.
   2.  Nei  casi  in  cui  l'ambito  territoriale  del  nuovo  ordine
differisca  da  quello  di  uno  od  entrambi  gli  enti cessanti, il
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
provvedera'  alla  iscrizione  dei dottori commercialisti, ragionieri
commercialisti  ed  esperti  contabili  che  hanno la residenza od il
domicilio  professionale  nell'ambito territoriale di competenza, con
le  stesse  modalita'  previste  per il trasferimento delle posizioni
individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi.
   3.  Eventuali  controversie  sono  rimesse alla determinazione del
Ministro  della  giustizia,  che si avvarra' della Commissione di cui
all'articolo 75.
   4.  Coloro  che  alla  data  del  31  dicembre  2007 sono iscritti
nell'Albo  dei  dottori  commercialisti  o in quello dei ragionieri e
periti  commerciali  vengono  iscritti nella Sezione A Commercialisti
dell'Albo   di   cui  all'articolo  34,  conservando  rispettivamente
l'anzianita' della precedente iscrizione.
   5. L'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun
professionista,   di   tutti   i   contenuti  previsti  dal  comma  6
dell'articolo 34.
   6.  Agli  iscritti  nella  Sezione  A, gia' iscritti nell'Albo dei
dottori  commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista".
Agli iscritti nella sezione A, gia' iscritti nell'Albo dei ragionieri
e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista".
   7.  Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli albi di
cui  al  comma  6,  egli  verra'  iscritto  nell'Albo  unico  con  la
indicazione di entrambi i titoli professionali.
   8. Coloro che sono iscritti contestualmente negli Albi dei dottori
commercialisti   e  dei  ragionieri  e  periti  commerciali  dovranno
esercitare,  ai  fini dell'elettorato attivo e passivo, il diritto di
opzione ad eleggere o ad essere eletti tra i dottori commercialisti o
tra   i   ragionieri   commercialisti.  Tale  opzione  dovra'  essere
esercitata  entro  la  data  del  31  dicembre 2006 e comunicata alla
commissione  di cui all'articolo 75 ed ha valore per tutto il periodo
transitorio.  Gli  iscritti  che  non  avranno  esercitato  l'opzione
verranno  inseriti  nelle  liste elettorali dell'Albo nel quale hanno
maturato una maggiore anzianita'.