Art. 63.
                Composizione dei Consigli dell'Ordine

   1.  Nel  periodo  transitorio  la  maggioranza  dei componenti dei
Consigli   dell'Ordine   dovra'   essere   eletta   fra   i   dottori
commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la
rappresentativita'    e    la    proporzionalita'    dei   ragionieri
commercialisti e degli esperti contabili.
   2.  Nel  periodo  transitorio,  per la prima elezione dei consigli
territoriali,  in  carica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le
quote  dei  seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente,
dagli  Ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri
e  periti  commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia,
coadiuvato dalla commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate
in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative
operazioni  elettorali,  sempre  nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 24 febbraio 2005, n.
34.
   3.  Per  il  restante periodo transitorio, della durata di quattro
anni  a  partire  dal  I° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, la
determinazione  del  numero  di  membri  riservati rispettivamente ai
dottori  commercialisti, ai ragionieri commercialisti ed agli esperti
contabili  sara' effettuata dal presidente del Consiglio dell'Ordine,
all'atto  della  fissazione della data di svolgimento delle elezioni,
in  misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il
titolo  di  dottore  commercialista,  degli iscritti con il titolo di
ragioniere  commercialista  e  degli iscritti nella Sezione B Esperti
contabili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.