Art. 64. Prima elezione dei Consigli dell'Ordine 1. Al fine di provvedere all'elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si insediera' il 1° gennaio 2008, il Ministro della giustizia fissa la data per la convocazione delle assemblee elettorali, che non puo' essere comunque successiva alla data del 31 maggio 2007. 2. I presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e i presidenti dei Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali di cui all'articolo 58, comma 1, convocano l'assemblea dei rispettivi iscritti non meno di quarantacinque giorni prima della data fissata ai sensi del comma 1 , con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione e di coloro che siano iscritti nell'elenco dei non esercenti. 3. La violazione del termine di cui al comma 2 e' accertata dal Ministro della giustizia che adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. 4. Per il periodo transitorio i dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti esercitano separatamente l'elettorato attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a dottori commercialisti e ragionieri commercialisti per ciascun Ordine, ai sensi dell'articolo 63 . 5. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, l'elettorato passivo alla carica di presidente e' riservato ai dottori commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo e la carica di vice presidente e' riservato ai ragionieri commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo. 6. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini avviene con le stesse modalita' di cui agli articoli 20 e 21, fatta eccezione per le seguenti disposizioni transitorie. 7. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Ai fini della rieleggibilita', in sede di prima elezione degli organi dell'Ordine non rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi cessati. 8. La presentazione delle candidature, da effettuare almeno trenta giorni prima dell'assemblea, sara' fatta sulla base di liste distinte per l'elezione separata dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici. 9. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste. 10. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai dottori commercialisti, aumentato di cinque. 11. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai ragionieri commercialisti, aumentato di cinque. 12. Le liste per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione del presidente candidato; quelle per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione del vicepresidente candidato. 13. E' consentito votare per i candidati di una sola lista. 14. In aggiunta al voto di lista, e' ammessa la facolta' di esprimere. nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente per la lista dei dottori commercialisti ed il vicepresidente per la lista dei ragionieri commercialisti. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza, fino al massimo dei consiglieri da eleggere escluso il presidente ed il vicepresidente, per i primi candidati in ordine di lista. 15. Alla lista che avra' conseguito il maggior numero di voti validi, verranno attribuiti i quattro quinti dei seggi, arrotondati per eccesso. I seggi restanti verranno attribuiti alla lista che si collochera' seconda per numero di voti validi conseguiti. 16. Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parita' di preferenze, sara' preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.