Art. 64.
               Prima elezione dei Consigli dell'Ordine

   1.  Al fine di provvedere all'elezione dei componenti il Consiglio
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che
si  insediera'  il 1° gennaio 2008, il Ministro della giustizia fissa
la  data per la convocazione delle assemblee elettorali, che non puo'
essere comunque successiva alla data del 31 maggio 2007.
   2.   I   presidenti   dei   Consigli   degli  Ordini  dei  dottori
commercialisti e i presidenti dei Consigli dei collegi dei ragionieri
e  periti  commerciali  di  cui  all'articolo  58, comma 1, convocano
l'assemblea dei rispettivi iscritti non meno di quarantacinque giorni
prima  della  data  fissata  ai sensi del comma 1 , con esclusione di
coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione e di coloro
che siano iscritti nell'elenco dei non esercenti.
   3.  La  violazione  del termine di cui al comma 2 e' accertata dal
Ministro  della  giustizia  che  adotta  i  conseguenti provvedimenti
sostitutivi.
   4.  Per  il  periodo  transitorio  i  dottori  commercialisti ed i
ragionieri   commercialisti   esercitano  separatamente  l'elettorato
attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a
dottori   commercialisti  e  ragionieri  commercialisti  per  ciascun
Ordine, ai sensi dell'articolo 63 .
   5.  Per  lo stesso periodo di cui al comma 1, l'elettorato passivo
alla  carica  di  presidente  e'  riservato ai dottori commercialisti
della  Sezione  A  Commercialisti  dell'Albo  e  la  carica  di  vice
presidente  e' riservato ai ragionieri commercialisti della Sezione A
Commercialisti dell'Albo.
   6. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli
Ordini  avviene con le stesse modalita' di cui agli articoli 20 e 21,
fatta eccezione per le seguenti disposizioni transitorie.
   7.  Il  Consiglio  dura  in  carica  cinque  anni.  Ai  fini della
rieleggibilita',  in  sede di prima elezione degli organi dell'Ordine
non  rileva  l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi
rappresentativi cessati.
   8. La presentazione delle candidature, da effettuare almeno trenta
giorni prima dell'assemblea, sara' fatta sulla base di liste distinte
per  l'elezione separata dei consiglieri dottori commercialisti e dei
consiglieri   ragionieri   commercialisti,   eventualmente  fra  loro
collegate a soli fini programmatici.
   9.   E'   consentito   candidarsi   in   una   sola   lista,  pena
l'ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste.
   10.  Le  liste  delle  candidature  per l'elezione dei consiglieri
dottori  commercialisti  avranno un numero di candidati pari a quello
dei membri riservati ai dottori commercialisti, aumentato di cinque.
   11.  Le  liste  delle  candidature  per l'elezione dei consiglieri
ragionieri  commercialisti  avranno  un  numero  di  candidati pari a
quello  dei  membri riservati ai ragionieri commercialisti, aumentato
di cinque.
   12. Le liste per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti
avranno,   oltre  al  contrassegno  o  al  motto,  l'indicazione  del
presidente   candidato;   quelle   per   l'elezione  dei  consiglieri
ragionieri  commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto,
l'indicazione del vicepresidente candidato.
   13. E' consentito votare per i candidati di una sola lista.
   14. In aggiunta al voto di lista, e' ammessa la facolta' di
esprimere.  nell'ambito  della  stessa lista, un numero di preferenze
non  superiore  a  quello  dei  componenti  da  eleggere,  escluso il
presidente   per   la   lista   dei   dottori  commercialisti  ed  il
vicepresidente per la lista dei ragionieri commercialisti. In assenza
di  preferenze  espresse,  si  considera espressa preferenza, fino al
massimo  dei  consiglieri  da  eleggere  escluso  il presidente ed il
vicepresidente, per i primi candidati in ordine di lista.
   15.  Alla  lista  che  avra'  conseguito il maggior numero di voti
validi,  verranno  attribuiti i quattro quinti dei seggi, arrotondati
per  eccesso.  I seggi restanti verranno attribuiti alla lista che si
collochera' seconda per numero di voti validi conseguiti.
   16.  Risulteranno  eletti  i  candidati  che avranno conseguito il
maggior  numero  di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati
alla  lista  in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di
ciascuna  lista, in caso di parita' di preferenze, sara' preferito il
candidato che precede nell'ordine della lista.