Art. 65. Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine. 1. La procedura elettorale di cui al precedente articolo si applica a tutte le Assemblee elettorali convocate per l'elezione dei Consigli degli Ordini, fino alla data del 31 dicembre 2012. I Consigli in carica a tale data decadono in ogni caso. 2. Nelle assemblee successive alla prima. alla convocazione degli iscritti nell'Albo provvede il presidente del Consiglio dell'Ordine. 3. Per il restante periodo transitorio, il Consiglio dura in carica quattro anni. 4. Una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste e' dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste, e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse. 5. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata. 6. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al comma 5, verra' attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 7. Gli iscritti nella Sezione Esperti contabili dell'Albo non sono convocati con l'avviso di cui al comma 6 qualora il loro numero non sia sufficiente ai fini dell'elezione di almeno un componente del Consiglio dell'Ordine secondo il criterio di proporzionalita' di cui all'articolo 9, comma 1, o qualora non vi sia alcun iscritto eleggibile ai sensi dell'articolo 9, comma 5. 8. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri esperti contabili avranno un numero di candidati pari a quello ad essi riservato ai sensi dell'articolo 9, aumentato di tre.