Art. 65.
            Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine.

   1.  La  procedura  elettorale  di  cui  al  precedente articolo si
applica  a tutte le Assemblee elettorali convocate per l'elezione dei
Consigli  degli  Ordini,  fino  alla  data  del  31  dicembre 2012. I
Consigli in carica a tale data decadono in ogni caso.
   2.  Nelle assemblee successive alla prima. alla convocazione degli
iscritti nell'Albo provvede il presidente del Consiglio dell'Ordine.
   3.  Per  il  restante  periodo  transitorio,  il Consiglio dura in
carica quattro anni.
   4.  Una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine
con  il  titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione
dei  componenti  i  Consigli  dell'Ordine con il titolo di ragioniere
commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra
le  liste  e' dichiarato espressamente al momento della presentazione
delle liste, e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.
   5.  In  caso  di collegamento, ai fini del computo totale dei voti
ottenuti,  ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti
dalla lista collegata.
   6.  Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista
e  alla  lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista
che  avranno  conseguito il maggior numero di voti validi, al termine
delle  votazioni  ed  applicate,  in  caso  di  liste  collegate,  le
procedure di cui al comma 5, verra' attribuita la rispettiva quota di
seggi nel Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili.
     7.  Gli  iscritti  nella Sezione Esperti contabili dell'Albo non
sono  convocati con l'avviso di cui al comma 6 qualora il loro numero
non sia sufficiente ai fini dell'elezione di almeno un componente del
Consiglio  dell'Ordine secondo il criterio di proporzionalita' di cui
all'articolo  9,  comma  1,  o  qualora  non  vi  sia  alcun iscritto
eleggibile ai sensi dell'articolo 9, comma 5.
     8.  Le  liste  delle  candidature per l'elezione dei consiglieri
esperti  contabili  avranno  un  numero di candidati pari a quello ad
essi riservato ai sensi dell'articolo 9, aumentato di tre.