Art. 67.
                Composizione del Consiglio nazionale

   1.  I  membri  del  Consiglio  nazionale sono eletti, in numero di
ventuno,  dai  Consigli degli Ordini territoriali. La maggioranza dei
componenti dovra' essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti
nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentativita' e la
proporzionalita' dei ragionieri commercialisti.
   2.  Per  la prima elezione del periodo transitorio che dara' luogo
all'elezione  del  Consiglio  nazionale per il periodo dal 1° gennaio
2008  al  31  dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti
provenienti, rispettivamente, dagli ordini dei dottori commercialisti
e  dai  collegi  dei ragionieri e periti commerciali sono determinate
dal  Ministro  della  giustizia,  coadiuvato dalla commissione di cui
all'articolo  75,  e  sono  calcolate  in  misura  proporzionale agli
iscritti  nei  rispettivi  Albi  dei  dottori  commercialisti  e  dei
ragionieri   alla   data   di  indizione  delle  relative  operazioni
elettorali,  sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo
3, comma 1, lettera h), della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
   3.  Per  il  restante periodo transitorio, della durata di quattro
anni  dal  1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, la determinazione del
numero  di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti
ed  ai  ragionieri commercialisti sara' effettuata dal presidente del
Consiglio nazionale dell'Ordine, all'atto della fissazione della data
di   svolgimento   delle  elezioni  presso  i  Consigli  territoriali
dell'Ordine,  in  misura  direttamente  proporzionale al numero degli
iscritti  con  il  titolo di dottore commercialista, e degli iscritti
con  il  titolo di ragioniere commercialista, fatto salvo il rispetto
di quanto previsto dal comma 1.