Art. 67. Composizione del Consiglio nazionale 1. I membri del Consiglio nazionale sono eletti, in numero di ventuno, dai Consigli degli Ordini territoriali. La maggioranza dei componenti dovra' essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentativita' e la proporzionalita' dei ragionieri commercialisti. 2. Per la prima elezione del periodo transitorio che dara' luogo all'elezione del Consiglio nazionale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 24 febbraio 2005, n. 34. 3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti sara' effettuata dal presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, all'atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni presso i Consigli territoriali dell'Ordine, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, e degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.