Art. 68.
                  Elezione del Consiglio nazionale

   1.  A seguito della prima elezione dei Consigli locali dell'Ordine
dei  dottori  commercialisti  ed esperti contabili, svolte ai sensi e
per   gli  effetti  degli  articoli  precedenti,  il  Ministro  della
giustizia   determina  la  data  per  la  convocazione  dei  Consigli
dell'Ordine  ai  fini dell'elezione del Consiglio nazionale, la quale
non puo' essere comunque successiva alla data del 30 novembre 2007.
   2.  Il  Presidente  di  ciascun  Consiglio  dell'Ordine  neoeletto
convoca il Consiglio nel giorno determinato ai sensi deI comma 1
   3. Fino al termine del periodo transitorio di nove anni, a partire
dalla  data di cui all'articolo 58, comma 1, si applicano le seguenti
procedure elettorali.
   4.  Per  la  prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale
provenienti  dal  previgente  Albo  dei  dottori  commercialisti,  la
presentazione  delle  candidature  e'  fatta  sulla  base di liste di
iscritti  nella  Sezione A Commercialisti con titolo professionale di
dottore  commercialista  contraddistinte  da  un unico contrassegno o
motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un
numero  di  candidati  pari  alla  quota  spettante  aumentata di tre
candidati   supplenti,   nel   rispetto   delle  proporzioni  di  cui
all'articolo  67.  Ciascuna  lista dovra' essere formata da candidati
iscritti  da  almeno  dieci  anni  in  Albi di ordini appartenenti ad
almeno  quattro  regioni  dell'Italia  settentrionale (Valle d'Aosta,
Piemonte,   Liguria,   Lombardia,   Veneto,   Friuli-Venezia  Giulia,
Trentino-Alto    Adige),   quattro   regioni   dell'Italia   centrale
(Emilia-Romagna,  Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro
regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise,
Basilicata,  Calabria,  Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di
due candidati per regione.
   5.  Per  la  prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale
provenienti  dal previgente Albo dei ragionieri e periti commerciali,
la  presentazione  delle  candidature e' fatta sulla base di liste di
iscritti  nella  Sezione A Commercialisti con titolo professionale di
ragioniere  commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o
motto  e  dall'indicazione  del vicepresidente che capeggia la lista,
con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre
candidati   supplenti,   nel   rispetto   delle  proporzioni  di  cui
all'articolo  67.  Ciascuna lista, dovra' essere formata da candidati
iscritti  da  almeno  dieci  anni  in  Albi di ordini appartenenti ad
almeno   due   regioni  dell'Italia  settentrionale  (Valle  d'Aosta,
Piemonte,   Liguria,   Lombardia,   Veneto,   Friuli-Venezia  Giulia,
Trentino-Alto    Adige),    due    regioni    dell'Italia    centrale
(Emilia-Romagna,  Toscana,  Umbria,  Marche,  Lazio  e Abruzzo) e due
regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
   6.  Ai fini dell'applicazione della previsione di cui all'articolo
25,  comma  4,  nel  periodo  transitorio  rileva  l'espletamento  di
precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi territoriali o
nazionali cessati.
   7.  Le  liste dovranno essere depositate presso il Ministero della
giustizia,  che  verifica  il  rispetto  delle  previsioni  di cui al
presente  articolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per
le  elezioni.  La  violazione  delle  predette  disposizioni comporta
esclusione dalla procedura elettorale.
   8. Per la prima elezione del Consiglio nazionale, la presentazione
delle  candidature  sara'  fatta  sulla  base  di  liste distinte per
l'elezione  dei  consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri
ragionieri  commercialisti,  eventualmente  fra loro collegate a soli
fini programmatici.
   9.  Nel  medesimo giorno, ciascun Consiglio dell'ordine esprime un
voto  per  una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei dottori
commercialisti  ed  un  voto  per  una lista di candidati provenienti
dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali. E' consentito votare
per i candidati di una sola lista.
   10.  Ai  fini  dell'espressione  dei  voti  di  cui  al  comma 9 i
componenti  il  Consiglio dell'Ordine provenienti dal previgente Albo
dei   dottori  commercialisti  votano  per  liste  di  professionisti
provenienti  dal  previgente  Albo  dei  dottori  commercialisti  e i
componenti  il  Consiglio dell'ordine provenienti dal previgente Albo
dei  ragionieri  votano  per  liste di professionisti provenienti dal
previgente Albo dei ragionieri.
   11.  Ai  fini  dell'attribuzione  dei  seggi,  a ciascun Consiglio
dell'Ordine  spetta:  un  voto  per ogni cento iscritti o frazione di
cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti fino a
seicento  iscritti;  un  voto  ogni  trecento  iscritti  da  seicento
iscritti ed oltre.
   12.  Sono eleggibili i professionisti che siano iscritti nell'Albo
da almeno dieci anni.
   13.   Ogni   Consiglio  comunica  il  risultato  della  votazione,
trasmettendo la relativa delibera entro il secondo giorno non festivo
successivo alla data della seduta, indicando il numero degli iscritti
negli Albi ai fini di cui al comma 10, il nome, la data e il luogo di
iscrizione  nell'Albo, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati
delle liste designate, ad una commissione nominata dal Ministro della
giustizia  e  composta da un magistrato con qualifica non inferiore a
quella   di  magistrato  di  appello,  che  la  presiede,  e  da  due
professionisti.
   14.  La  commissione  di  cui al comma 13, verificata l'osservanza
delle  norme  di  legge,  proclama  eletti i candidati della lista di
professionisti   provenienti   dal   previgente   Albo   dei  dottori
commercialisti   e   i   candidati   della  lista  di  professionisti
provenienti  dal previgente Albo dei ragionieri che, al termine delle
votazioni  hanno  ottenuto piu' voti, attribuendo la rispettiva quota
di   seggi   nel   Consiglio   nazionale   dell'Ordine   dei  dottori
commercialisti ed esperti contabili.
   15.  I  risultati  delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia.
   16.  Il Consiglio dura in carica cinque anni per il periodo dal 1°
gennaio  2008  al  31  dicembre  2012, e quattro anni per il restante
periodo transitorio.
   17.   Nel   periodo   transitorio,  l'insediamento  del  Consiglio
nazionale  avviene  a  data fissa il 1° gennaio 2008 ed il 1° gennaio
2013.
   18.  Per  la  seconda  elezione,  una  lista  per  l'elezione  dei
componenti   il   Consiglio   nazionale  con  il  titolo  di  dottore
commercialista   ed  una  lista  per  l'elezione  dei  componenti  il
Consiglio  nazionale  con  il  titolo  di  ragioniere  commercialista
possono  essere  collegate  tra loro. Il collegamento tra le liste e'
dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste e
deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.
   19.  In  caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti
ottenuti,  ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti
dalla lista collegata.
   20. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista
e  alla  lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista
che  avranno  conseguito il maggior numero di voti validi, al termine
delle  votazioni  ed  applicate,  in  caso  di  liste  collegate,  le
procedure  di  cui al comma 19, verra' attribuita la rispettiva quota
di  seggi  nel  Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti ed
esperti contabili.
   21.  Per  la seconda elezione si applicano altresi' i commi 4 e 5,
intendendosi  che  le  distinte  liste riguardano rispettivamente gli
iscritti  con  il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con
il titolo di ragioniere commercialista.