Art. 68. Elezione del Consiglio nazionale 1. A seguito della prima elezione dei Consigli locali dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, svolte ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, il Ministro della giustizia determina la data per la convocazione dei Consigli dell'Ordine ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, la quale non puo' essere comunque successiva alla data del 30 novembre 2007. 2. Il Presidente di ciascun Consiglio dell'Ordine neoeletto convoca il Consiglio nel giorno determinato ai sensi deI comma 1 3. Fino al termine del periodo transitorio di nove anni, a partire dalla data di cui all'articolo 58, comma 1, si applicano le seguenti procedure elettorali. 4. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti, la presentazione delle candidature e' fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di dottore commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovra' essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), quattro regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di due candidati per regione. 5. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei ragionieri e periti commerciali, la presentazione delle candidature e' fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di ragioniere commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del vicepresidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista, dovra' essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno due regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), due regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e due regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). 6. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui all'articolo 25, comma 4, nel periodo transitorio rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi territoriali o nazionali cessati. 7. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia, che verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. La violazione delle predette disposizioni comporta esclusione dalla procedura elettorale. 8. Per la prima elezione del Consiglio nazionale, la presentazione delle candidature sara' fatta sulla base di liste distinte per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici. 9. Nel medesimo giorno, ciascun Consiglio dell'ordine esprime un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei dottori commercialisti ed un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali. E' consentito votare per i candidati di una sola lista. 10. Ai fini dell'espressione dei voti di cui al comma 9 i componenti il Consiglio dell'Ordine provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i componenti il Consiglio dell'ordine provenienti dal previgente Albo dei ragionieri votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri. 11. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio dell'Ordine spetta: un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. 12. Sono eleggibili i professionisti che siano iscritti nell'Albo da almeno dieci anni. 13. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, trasmettendo la relativa delibera entro il secondo giorno non festivo successivo alla data della seduta, indicando il numero degli iscritti negli Albi ai fini di cui al comma 10, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'Albo, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati delle liste designate, ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti. 14. La commissione di cui al comma 13, verificata l'osservanza delle norme di legge, proclama eletti i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri che, al termine delle votazioni hanno ottenuto piu' voti, attribuendo la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 15. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. 16. Il Consiglio dura in carica cinque anni per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, e quattro anni per il restante periodo transitorio. 17. Nel periodo transitorio, l'insediamento del Consiglio nazionale avviene a data fissa il 1° gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2013. 18. Per la seconda elezione, una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste e' dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse. 19. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata. 20. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al comma 19, verra' attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 21. Per la seconda elezione si applicano altresi' i commi 4 e 5, intendendosi che le distinte liste riguardano rispettivamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista.