Art. 71.
                    Conseguenze dell'unificazione
                sullo stato giuridico dei tirocinanti

   1.  Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti
nel   registri   dei   tirocinanti  presso  gli  Ordini  dei  dottori
commercialisti  ovvero  nei  registri dei praticanti presso i collegi
dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A
del   registro  dei  tirocinanti,  istituito  presso  ciascun  Ordine
territoriale ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:
      a)  diploma  di  laurea specialistica nella classe 64/S, classe
delle  lauree  specialistiche  in scienze dell'economia, ovvero nella
classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche
aziendali;
      b)  diploma  di  laurea  rilasciato  dalle facolta' di economia
ovvero  diploma  di  laurea  in  scienze politiche conseguiti secondo
l'ordinamento   previgente   ai   decreti   emanati   in   attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
      c)  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  conseguito secondo
l'ordinamento   previgente   ai   decreti   emanati   in   attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   2.  Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti
nel   registri   dei   tirocinanti  presso  gli  Ordini  dei  dottori
commercialisti  ovvero  nei  registri dei praticanti presso i collegi
dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B
del   registro   dei  tirocinanti  istituito  presso  ciascun  Ordine
territoriale  dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai
sensi dell'articolo 36, se in possesso di:
      a)  diploma  di  laurea nella classe 17, classe delle lauree in
scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe
28, classe delle lauree in scienze economiche;
      b)  diploma  universitario  conseguito a seguito di un corso di
studi  specialistici  della  durata  triennale, secondo l'ordinamento
previgente  ai  decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2, il periodo di tirocinio gia'
effettuato  sotto  la  vigenza del precedente ordinamento e', ad ogni
effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.
   4.  Coloro  che,  alla  data del 31 dicembre 2007, risultino avere
gia'   validamente  svolto  il  periodo  di  tirocinio  previsto  dai
previgenti  ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti  commerciali,  sono  ammessi  a sostenere l'esame di Stato per
l'abilitazione  professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo,
purche' siano in possesso di:
      a)  diploma  di  laurea specialistica nella classe 64/S, classe
delle  lauree  specialistiche  in scienze dell'economia, ovvero nella
classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche
aziendali;
      b)  diploma  di  laurea  rilasciato  dalle facolta' di economia
ovvero  diploma  di  laurea  in  scienze politiche conseguiti secondo
l'ordinamento   previgente   ai   decreti   emanati   in   attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
      c)  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  conseguito secondo
l'ordinamento   previgente   ai   decreti   emanati   in   attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   5.  Coloro  che,  alla  data del 31 dicembre 2007, risultino avere
gia'   validamente  svolto  il  periodo  di  tirocinio  previsto  dai
previgenti  ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti  commerciali,  sono  ammessi  a sostenere l'esame di Stato per
l'abilitazione  professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo,
purche' siano in possesso di:
      a)  diploma  di  laurea nella classe 17, classe delle lauree in
scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe
28, classe delle lauree in scienze economiche;
      b)  diploma  universitario, conseguito a seguito di un corso di
studi  specialistici  della durata di tre anni, secondo l'ordinamento
previgente  ai  decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma
95. della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   6.  Fino  al  31  dicembre  2007  coloro  che sono in possesso del
diploma  di  laurea  specialistica  nella  classe  64/S, classe delle
lauree  specialistiche  in scienze dell'economia, ovvero nella classe
84/S,    classe    delle    lauree    specialistiche    in    scienze
economico-aziendali,  ed  hanno  compiuto  il  prescritto  periodo di
pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per
l'accesso  alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere
e  perito  commerciale,  disciplinati rispettivamente con decreti del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
24 ottobre 1996, n. 654, e 8 ottobre 1996, n. 622.