Art. 71. Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti 1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di: a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali; b) diploma di laurea rilasciato dalle facolta' di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di: a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche; b) diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Nei casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio gia' effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento e', ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo. 4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere gia' validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purche' siano in possesso di: a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali; b) diploma di laurea rilasciato dalle facolta' di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere gia' validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo, purche' siano in possesso di: a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche; b) diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95. della legge 15 maggio 1997, n. 127. 6. Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ed hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, disciplinati rispettivamente con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654, e 8 ottobre 1996, n. 622.