Art. 72. Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini 1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risultera' essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali. 2. Il Consiglio che ricevera' gli atti sara' tenuto a proseguire nel procedimento; potra' riesaminare integralmente i fatti ed e' tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione. 3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 4. Il Consiglio nazionale che ricevera' gli atti sara' e' tenuto a proseguire nel procedimento e potra' riesaminare integralmente i fatti.