Art. 74. Proroga degli organi elettivi 1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di' entrata in vigore del presente decreto. 2. E' data facolta' ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2007.