Art. 74.
                    Proroga degli organi elettivi

   1.  Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i Consigli nazionali e
locali  degli  Ordini  dei  dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti  commerciali  in  carica  alla  data di' entrata in vigore del
presente decreto.
   2.  E'  data facolta' ai Consigli locali prorogati di indire nuove
elezioni  alla  scadenza del mandato. In ogni caso, gli organi eletti
decadranno alla data del 31 dicembre 2007.