Art. 75.
                      Commissione ministeriale

   1.   Presso   il  Ministero  della  giustizia  e'  costituita  una
commissione  composta  di  sette  membri  nominati  con  decreto  del
Ministro  della  giustizia  entro  centottanta  giorni  dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati
dal  Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, tra questi, il
presidente   del  Consiglio  nazionale  che  assume  le  funzioni  di
vicepresidente  della  commissione. Tre componenti sono designati dal
Consiglio  nazionale dei ragionieri e periti commerciali, tra i quali
il presidente del Consiglio nazionale.
   2.  Presiede  la  commissione  un  magistrato,  con  qualifica non
inferiore  a  quella di magistrato di appello, designato dal Ministro
della giustizia.
   3.  La  commissione  esercita  le  funzioni  ad essa assegnate dal
presente  decreto, vigila sul corretto svolgimento delle procedure di
unificazione degli albi e coadiuva il Ministro della giustizia per le
determinazioni  necessarie  ai fini del perseguimento degli obiettivi
di cui al presente decreto.
   4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono stabiliti
e  ripartiti  in  misura  paritaria,  con  decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio
nazionale   dei  ragionieri  e  periti  commerciali,  che  provvedono
congiuntamente  a  fornire  il  personale  ed i mezzi dell'ufficio di
segretariato.