Art. 40.
                 Formazione di documenti informatici

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni che dispongono di idonee risorse
tecnologiche  formano  gli  originali  dei propri documenti con mezzi
informatici  secondo  le  disposizioni di cui al presente codice e le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 1, la redazione di
documenti  originali  su  supporto  cartaceo,  nonche'  la  copia  di
documenti  informatici  sul  medesimo supporto e' consentita solo ove
risulti   necessaria   e   comunque   nel   rispetto   del  principio
dell'economicita'.
  3.  Con  apposito  regolamento,  da emanarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo
17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei
Ministri  delegati  per  la funzione pubblica, per l'innovazione e le
tecnologie  e  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono
individuate  le  categorie  di  documenti  amministrativi che possono
essere  redatti  in originale anche su supporto cartaceo in relazione
al  particolare  valore  di testimonianza storica ed archivistica che
sono idonei ad assumere.
  4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, con propri decreti,
fissa  la  data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli
albi,  elenchi,  pubblici  registri  ed  ogni  altra raccolta di dati
concernenti  stati,  qualita' personali e fatti gia' realizzati dalle
amministrazioni,  su  supporto  informatico,  in  luogo  dei registri
cartacei.
 
          Nota all'art. 40:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.):
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) ".