Art. 42. 
  Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra
costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti  e
degli atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o  opportuna  la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
di sostituzione degli archivi cartacei con archivi  informatici,  nel
rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.