Art. 16.
  Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze
                              terrestri

  1.  L'autorizzazione  per la fornitura di contenuti televisivi e di
dati  destinati  alla  diffusione  in  tecnica  digitale su frequenze
terrestri  e'  rilasciata  dal  Ministero,  sulla  base  delle  norme
previste  dalla  deliberazione  dell'Autorita'  15  novembre 2001, n.
435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'articolo 18.
  2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma  1  sono  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi  previsti per i
fornitori  di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorita'
del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
  3.  I  fornitori  di  contenuti  in  tecnica  digitale su frequenze
terrestri  devono  assicurare  il  rispetto  dei  medesimi obblighi a
tutela  degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicita' ed ai
limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi
televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.