Art. 16. Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri 1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'articolo 18. 2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS. 3. I fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicita' ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.