Art. 17.
                             Contributi

  1.   L'Autorita'   adotta  i  criteri  per  la  determinazione  dei
contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di contenuti
su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, lettera c), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  2.  In  sede  di prima applicazione si applicano i contributi nella
misura  prevista  dall'articolo  5 della deliberazione dell'Autorita'
del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
 
          Nota all'art. 17:
              - Il  testo  del comma 6, lettera c), dell'art. 1 della
          citata legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
              «c) il consiglio:
                1)  segnala  al Governo l'opportunita' di interventi,
          anche    legislativi,   in   relazione   alle   innovazioni
          tecnologiche   ed  all'evoluzione,  sul  piano  interno  ed
          internazionale, del settore delle comunicazioni;
                2)  garantisce l'applicazione delle norme legislative
          sull'accesso    ai   mezzi   e   alle   infrastrutture   di
          comunicazione,   anche  attraverso  la  predisposizione  di
          specifici regolamenti;
                3)   promuove   ricerche   e   studi  in  materia  di
          innovazione  tecnologica  e  di  sviluppo nel settore delle
          comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
          dell'Istituto     superiore    delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni,   che   viene  riordinato  in  "Istituto
          superiore    delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
          dell'informazione", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
          b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
                4)  adotta  i  regolamenti  di  cui  al  comma  9 e i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
                5)  adotta  le disposizioni attuative del regolamento
          di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
          1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
          rilascio  delle  licenze  e  delle  autorizzazioni e per la
          determinazione   dei   relativi   contributi,   nonche'  il
          regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
          concessioni    e    delle    autorizzazioni    in   materia
          radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
          e contributi;
                6)   propone   al  Ministero  delle  comunicazioni  i
          disciplinari  per  il  rilascio  delle  concessioni e delle
          autorizzazioni  in  materia  radiotelevisiva sulla base dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
                7)  verifica  i  bilanci  ed  i  dati  relativi  alle
          attivita'  ed  alla  proprieta'  dei soggetti autorizzati o
          concessionari   del   servizio   radiotelevisivo,   secondo
          modalita' stabilite con regolamento;
                8)  accerta  la  effettiva  sussistenza  di posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi   della   presente   legge  e  adotta  i  conseguenti
          provvedimenti;
                9)  assume  le  funzioni e le competenze assegnate al
          Garante  per  la  radiodiffusione  e l'editoria, escluse le
          funzioni  in  precedenza  assegnate al Garante ai sensi del
          comma  1  dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
          che e' abrogato;
                10)  accerta  la  mancata  osservanza, da parte della
          societa'   concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo
          pubblico,   degli  indirizzi  formulati  dalla  Commissione
          parlamentare  per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge   14   aprile   1975,   n.   103,   e  richiede  alla
          concessionaria   stessa   l'attivazione   dei  procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili;
                11)  esprime,  entro  trenta  giorni  dal ricevimento
          della  relativa  documentazione,  parere  obbligatorio  sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3,  4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
          termine  i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
          detto parere;
                12)  entro  il  30  giugno  di  ogni anno presenta al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri per la trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita'  e  sui  programmi  di  lavoro; la relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori  di  competenza,  in particolare per quanto attiene
          allo  sviluppo  tecnologico,  alle risorse, ai redditi e ai
          capitali,  alla  diffusione  potenziale  ed effettiva, agli
          ascolti  e  alle  letture  rilevate,  alla pluralita' delle
          opinioni    presenti    nel   sistema   informativo,   alle
          partecipazioni  incrociate  tra  radio, televisione, stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario;
                13)  autorizza  i  trasferimenti  di proprieta' delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge;
                14) esercita   tutte   le  altre  funzioni  e  poteri
          previsti  nella  legge  14  novembre  1995, n. 481, nonche'
          tutte  le  altre  funzioni dell'Autorita' non espressamente
          attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
          e alla commissione per i servizi e i prodotti».