Art. 18.
  Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze
             terrestri in ambito regionale e provinciale

  1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e dati
destinati  alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri
in  ambito,  rispettivamente,  regionale o provinciale, e' rilasciata
dai  competenti  organi della regione o della provincia, nel rispetto
dei  principi  fondamentali  contenuti  nel titolo I e sulla base dei
principi di cui all'articolo 12.
  2. Ai fini della definizione dell'ambito regionale o provinciale di
cui  al  comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera p).
  3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  deve essere rilasciata
secondo  i criteri oggettivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
d).
  4.  Qualora  l'operatore  di rete televisiva in tecnica digitale in
ambito  locale  abbia  richiesto  una  o  piu'  autorizzazioni per lo
svolgimento  di  attivita'  di  cui al comma 1, ha diritto a ottenere
almeno  una  autorizzazione  che  consenta  di  irradiare nel proprio
blocco di programmi televisivi numerici.
  5.   Fino   alla   fissazione   dei   criteri   di  rilascio  delle
autorizzazioni  per  fornitore  di  contenuti  in  ambito regionale e
provinciale, rispettivamente da parte della regione o della provincia
autonoma,  le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui
alla deliberazione dell'Autorita' n. 435/01/CONS.