Art. 34. Ispettori fitosanitari 1. I controlli fitosanitari previsti dal presente decreto debbono essere effettuati da Ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o, sotto il loro controllo, presso altre amministrazioni pubbliche. 2. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari pubblici, tecnicamente qualificati. Essi svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dai Servizi fitosanitari di competenza ad agire per loro conto e sotto il loro controllo. 3. Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validita' quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 52. 4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonche' dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione al registro nazionale, gia' istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. 5. I requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione al registro nazionale di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari e' ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attivita'. 7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente. 8. In fase di prima applicazione del presente decreto, sono iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 34, comma 5, i funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in possesso della qualifica di Ispettore fitosanitario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
Nota all'art. 34: - L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, cosi' recita: «Art. 4 (Competenze del Servizio fitosanitario centrale). - 1. Al Servizio fitosanitario centrale compete: a) la determinazione degli standard tecnici di cui all'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di controllo; b) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui all'art. 3, lettera d) e la effettuazione di controlli nell'esercizio di poteri sostitutivi conseguenti ad inadempienze; c) i rapporti con i corrispondenti servizi fitosanitari dei paesi comunitari e terzi e con le organizzazioni internazionali operanti nel settore; d) la raccolta dei dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e la loro divulgazione a livello nazionale ed internazionale; e) la diffusione delle informazioni sia normative che tecniche derivanti da organizzazioni comunitarie o internazionali; f) la tenuta del registro nazionale dei produttori di cui all'art. 6; g) la tenuta del registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari».