Art. 35. Funzioni degli Ispettori fitosanitari 1. Gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. 2. Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni fitosanitarie previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito. 3. Gli Ispettori fitosanitari svolgono i compiti di controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui al presente decreto e per i quali sono espressamente incaricati dai rispettivi Servizi. 4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti. 5. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato. 6. Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni, svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
Nota all'art. 35: - L'art. 57 del codice procedura penale, cosi' recita: «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita'; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.».