Art. 35. 
                Funzioni degli Ispettori fitosanitari 
  1.  Gli  Ispettori  fitosanitari  ed  il  personale   di   supporto
espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i  luoghi  in  cui  i
vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci  oggetto  del  presente
decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di
commercializzazione,  compresi  i  mezzi  utilizzati  per   il   loro
trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia
di sicurezza nazionale ed internazionale. 
  2. Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei  certificati
fitosanitari e  delle  autorizzazioni  fitosanitarie  previste  dalle
normative internazionali,  comunitarie  e  nazionali  in  materia  di
esportazione, riesportazione, importazione e transito. 
  3. Gli Ispettori fitosanitari  svolgono  i  compiti  di  controllo,
constatazioni ufficiali, prelievo campioni  e  accertamento  relativi
alle funzioni  di  cui  al  presente  decreto  e  per  i  quali  sono
espressamente incaricati dai rispettivi Servizi. 
  4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali
ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali  e  dei
prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali,  nonche'  dei
materiali di  imballaggio,  recipienti  e  quant'altro  possa  essere
veicolo di diffusione  di  organismi  nocivi  in  applicazione  delle
normative vigenti. 
  5. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie
per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i  registri,  i
passaporti delle piante ed ogni documento correlato. 
  6.   Gli   Ispettori   fitosanitari   nell'esercizio   delle   loro
attribuzioni,  svolgono  le  funzioni   di   ufficiali   di   polizia
giudiziaria, ai  sensi  dell'articolo  57  del  codice  di  procedura
penale. 
 
          Nota all'art. 35:
              - L'art. 57 del codice procedura penale, cosi' recita:
              «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). -
          1.   Salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali,  sono
          ufficiali di polizia giudiziaria:
                a) i   dirigenti,  i  commissari,  gli  ispettori,  i
          sovrintendenti  e  gli  altri  appartenenti alla polizia di
          Stato  ai  quali  l'ordinamento  dell'amministrazione della
          pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
                b) gli   ufficiali   superiori   e   inferiori   e  i
          sottufficiali  dei  carabinieri,  della guardia di finanza,
          degli  agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
          nonche'  gli  altri  appartenenti  alle  predette  forze di
          polizia    ai    quali   l'ordinamento   delle   rispettive
          amministrazioni riconosce tale qualita';
                c) il  sindaco  dei  comuni  ove  non  abbia  sede un
          ufficio  della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma
          dei carabinieri o della guardia di finanza.
              2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
                a) il  personale  della  polizia  di  Stato  al quale
          l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
          riconosce tale qualita';
                b) i  carabinieri,  le guardie di finanza, gli agenti
          di   custodia,   le   guardie   forestali   e,  nell'ambito
          territoriale  dell'ente  di  appartenenza, le guardie delle
          province e dei comuni quando sono in servizio.
              3.   Sono   altresi'  ufficiali  e  agenti  di  polizia
          giudiziaria,  nei  limiti del servizio cui sono destinate e
          secondo  le  rispettive attribuzioni, le persone alle quali
          le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
          dall'articolo 55.».